La DOMANDA
Una società italiana acquista, tramite un'agenzia di viaggio online con sede in Spagna, un biglietto aereo per un volo dall'Italia a un altro Paese dell'Unione europea. L'agenzia di viaggio con sede in Spagna emette una fattura, con separata indicazione del costo del biglietto aereo (vettore low cost) per la tratta e del costo per servizi di gestione/intermediazione. Si chiede riscontro sulla procedura di integrazione, da parte della società italiana, della fattura emessa dall'agenzia di viaggio.
In particolare, con quale codice Iva/non imponibilità dev'essere integrato il costo del biglietto aereo indicato autonomamente (servizio trasporto passeggeri internazionale, rientrante nei servizi ex articolo 7-quater, comma 1, lettera b, del Dpr 633/1972)? E con quale codice Iva/non imponibilità dev'essere integrato il costo per servizi di gestione/intermediazione (rientranti nei servizi generici ex articolo 7-ter del Dpr 633/1972)?
La RISPOSTA:
La società italiana che riceve la fattura dell'agenzia di viaggi spagnola, a norma dell'articolo 17, comma 2, del Dpr 633/1972, deve integrare il documento ricevuto. Al fine di adempiere agli obblighi comunicativi di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del Dlgs 127/2015, essa deve inviare, tramite il Sistema di interscambio (Sdi), un tipo documento TF17.
Trattandosi, poi, di servizi non imponibili Iva, per la parte riferita al biglietto aereo, andrà riportato il codice natura N3.4. A differenza della prestazione di trasporto di persone, la relativa prestazione di intermediazione, in sede di reverse charge, dà luogo all'addebito dell'Iva con aliquota ordinaria (22 per cento), che può essere, però, neutralizzato in liquidazione periodica. Al riguardo, si evidenzia che va riportata l'indicazione dell'imponibile presente nella fattura inviata dal prestatore e della relativa imposta calcolata dal committente.
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