Quesito: Il tour operator italiano e i servizi acquistati extra-Ue

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Di Ficola Simona

La DOMANDA:

Un tour operator, con sede in Italia, emette fatture per i servizi extra-Ue acquistati da agenzie o tour operator, con sede nei Paesi extra-Ue, e riceve fatture per i servizi prepagati (servizi svolti in Italia), detraendo l'Iva sugli acquisti. La posizione nei confronti dell'Erario è costantemente a credito. Si tratta di una impostazione corretta?

 

La RISPOSTA:

Al fine di qualificare correttamente, ai fini Iva, l'attività realizzata dai tour operator, occorre verificare in dettaglio qual è l'oggetto della prestazione.

In termini generali, infatti, per i servizi acquistati da osggetti extra-Ue, il soggetto interessato dovrebbe procedere con autofattura, a norma dell'articolo 17, comma 2, del Dpr 633/1972. L'articolo 19 del Dpr 633/1972 riconosce la detrazione per l'Iva assolta sugli acquisti (in base alla risoluzione 56/E/2009, tale diritto è garantito anche nel caso in cui siano stati violati gli obblighi relativi al reverse charge). Per le operazioni diverse da quelle soggette al regime speciale, previsto per i tour operator e le agenzie di viaggi (di cui si dirà a breve), l'imposta viene correttamente applicata secondo il metodo ordinario di detrazione "imposta da imposta" (per esempio, le agenzie intervengono in nome e per conto dei clienti nell'acquisizione o creazione dei pacchetti turistici, oppure agiscono in veste di mandatari, con o senza rappresentanza dei clienti/viaggiatori). 

Anche la territorialità ai fini Iva segue le regole ordinarie di cui agli articoli 7 e seguenti del Dpr  633/1972. 

Tuttavia, i tour operator e le agenzie di viaggi applicano il regime speciale (metodo base da base), di cui all'articolo 74-ter del Dpr 633/1972, secondo il quale la base imponibile Iva delle operazioni effettuare per l'organizzazione di pacchetti turistici verso il pagamento di un corrispettivo globale, in presenza di specifici requisiti individuati dalla norma, è determinata come differenza tra il corrispettivo dovuto dal cliente finale all'agenzia e i costi sostenuti da quest'ultima per le cessioni e prestazioni effettuate da terzi a diretto vantaggio del viaggiatore, comprensivi dell'Iva. 

Ai fini della fatturazione, la Cassazione - con l'ordinanza 11739/2022 - ha chiarito che il meccanismo del reverse charge non è incompatibile con il regime speciale per le agenzie di viaggio. Il caso esaminato dalla Suprema corte riguardava l'affitto di un immobile situato in Italia, di proprietà di una società con sede nel Principato di Monaco, priva di un rappresentante fiscale o di identificazione diretta in Italia. La regola di territorialità dell'iVa, stabilita dall'articolo 7, comma 4, lettera a, del Dpr 633/1972, prevede che la prestazione in questione sia imponibile in Italia. 

Analogo comportamento dovrà essere adottato anche nei casi nei quali l'agenzia viaggi (o il tour operator che organizza pacchetti turistici) acquisisca i servizi da fornitori esteri cosiddetti consolidatori, che, ad esempio, offrondo alle agenzie servizi di alloggio in strutture alberghiere o noleggi di automezzi ubicati in Italia. In tal caso, si evidenzia che, a norma dell'articolo 307 della direttiva 2006/112, le operazioni plurime effettuate da un'agenzia di viaggi per la realizzazione del viaggio sono considerate come una prestazione unica; in quanto tale, essa è assoggettata a imposta nello Stato in cui l'agenzia ha la sede della sua attività economica. 

In sintesi, l'imposta assolta (o dovuta) dai tour operator o dalle agenzie di viaggi non è ammessa in detrazione con riferimento a beni e servizi acquistati presso terzi per la realizzazione di un pacchetto turistico, oppure per l'acquisizione di servizi singoli acquistati nella disponiibilità del tour operator o dell'agenzia di viaggi (articolo 74-ter, comma 3, del Dpr 633/1972) e, solo nelle ipotesi in cui l'agenzia di viaggi acquisti a proprio nome servizi turistici, su specifica di clienti a cui li cede, è possibile applicare il regime Iva ordinario. 

Studio Santacroce & Partners


 

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