Regime premiale Isa - Esclusioni e termini abbreviati: vantaggi anche sugli accertamenti

Regime premiale Isa - Esclusioni e termini abbreviati: vantaggi anche sugli accertamenti

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Di Santacroce Benedetto, Lodoli Lorenzo

I vantaggi sono economici, collegandoli all'importo di reddito biennale risultante dalla proposta dell'agenzia delle Entrate. E accertativi, con protezione da possibili controlli fiscali. Per poter valutare al meglio se vi sia (e quale sia) la convenienza, per un contribuente, di aderire alla proposta di concordato preventivo formulata dall'agenzia delle Entrate, va considerato non solo l'importo del reddito proposto ma anche una serie di ulteriori elementi di carattere generale.

Occorre partire dal presupposto che in applicazione dell'articolo 19, comma 3 del Dlgs 13/2024 per i periodi d'imposta oggetto di concordato, ai contribuenti che aderiscono alla proposta delle Entrate saranno riconosciuti i cosiddetti benefici premiali previsti dagli Isa. 
Indipendentemente dal punteggio effettivamente realizzato (si ricorda infatti che il contribuente rimane tenuto a presentare il modello Isa).

In particolare, si applicheranno tutte le agevolazioni previste dal regime premiale Isa, al pari dei contribuenti che hanno ottenuto un punteggio di affidabilità fiscale massimo. Quindi secondo quanto previsto dall'articolo 9-bis, comma 11 del Dl 50/2017:

  • esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 70.000 euro annui relativamente all'Iva e per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all'Irap;

  • esonero dall'apposizione del visto di conformità o dalla prestazione della garanzia per i rimborsi Iva per un importo non superiore a 70.000 euro annui;

  • esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative;

  • esclusione degli accertamenti basati su presunzioni semplici di cui all'articolo 39, comma 1, lettera d), secondo periodo, del Dpr 600/1973 e all'articolo 54, comma 2, secondo periodo, del Dpr 633/1972;
  • anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l'attività di accertamento sia ai fini Iva sia ai fini delle imposte sui redditi Iva;

  • esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

 

Uno degli aspetti premiali particolarmente rilevanti è previsto dall'articolo 34, comma 2, del Dlgs 13/2024. La norma prevede che l'agenzia delle Entrate e la Guardia di finanza "programmato l'impiego di maggiore capacità operativa per intensificare l'attività di controllo nei confronti dei soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono". 

Secondo quanto previsto dalla norma, l'adesione al concordato dovrebbe pertanto comportare una maggiore protezione rispetto ai controlli che verranno eseguiti negli anni oggetto di concordato. In sostanza, l'adesione alla proposta dell'agenzia delle Entrate, se non può comportare un'automatica certezza di esclusione dall'azione accertatrice, sicuramente contribuirà a rendere questa ipotesi piuttosto remota.

La norma però potrebbe essere anche letta al contrario, con la conseguenza che, se non si aderisce, aumenta il rischio di controlli. Aspetto che però è calmierato dall'articolo 6, comma 8 del Dm 14 giugno 2024, secondo cui la mancata accettazione della proposta non produce alcuna conseguenza negativa automatica a carico degli interessati anche con riguardo alla valutazione del livello di affidabilità fiscale.

Un altro aspetto rilevante (articolo 34, comma 1, Dlgs 13/2024) riguarda l'esclusione per i soggetti che aderiscono alla proposta dagli accertamenti di cui all'articolo 39 del Dpr 600/1973, a condizione che, in esito all'attività istruttoria dell'amministrazione finanziaria, non ricorrano le specifiche cause di decadenza dal concordato. Pertanto, se il contribuente aderisce non sarà applicabile alcun tipo di accertamento al reddito d'impresa/professionale (salvo decadenza dal concordato). Mentre in caso contrario, anche laddove il contribuente dovesse avere un punteggio Isa alto, rimarrebbe garantita la sola esclusione da accertamento analitico induttivo (Iva e redditi/Irap). 

Vi è poi il beneficio economico che, senza alcun dubbio, è l'elemento più accattivante per aderire al concordato e dipende dalla proposta che verrà formulata da parte dell'agenzia delle Entrate. In tal caso il concordato sarà vantaggioso soprattutto per coloro i quali si attendono una presenza di maggiori redditi nel biennio rispetto al passato.

Ricordiamo infatti che, se vi fossero eventuali maggiori o minori redditi effettivi nel biennio del concordato, tali maggiorazioni non rileveranno ai fini della determinazione delle imposte sui redditi e dell'Irap ma, al più, rileveranno solo ai fini Iva. 


GLI ISA

Sono particolari strumenti che forniscono al contribuente una valutazione complessiva sulla propria affidabilità fiscale, graduata su una scala di valori da 1 a 10, che è il risultato dell'applicazione di singoli indicatori. Più alto è il punteggio ottenuto in termini di affidabilità, maggiori sono i benefici premiali per gli interessati.

 

Studio Santacroce & Partners


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