Tutta la disciplina Iva resta fuori dal concordato biennale in caso di adesione del contribuente alla proposta formulata dall'agenzia delle Entrate. L'articolo 18 del Dlgs 13/2024 che disciplina gli effetti del concordato ai fini Iva ha stabilito che l'adesione non produce effetti e quindi ai fini Iva valgono le regole ordinarie.
Data l'indisponibilità di tale imposta prevista dalle norme Ue e in linea con la Corte Ue (Causa C-341/2022), si è ritenuto di non allargare gli effetti del concordato all'Iva, in quanto l'accordo non è fondato su operazioni effettive e concrete.
Infatti la Corte Ue aveva stabilito, tra l'altro, che la direttiva Iva osta a una normativa nazionale (nel caso di specie quella italiana per le società non operative) in forza della quale il soggetto passivo è privato del diritto a detrarre l'Iva assolta a monte, a causa dell'importo, considerato insufficiente, delle operazioni rilevanti ai fini Iva effettuate da tale soggetto passivo a valle. Andando così a valorizzare l'effettività e l'effettiva esistenza delle operazioni poste in essere dal soggetto passivo.
In applicazione dell'articolo 18 di cui sopra, ai fini Iva chi ha aderito alla proposta formulata dalle Entrate dovrà comunque rispettare tutti gli adempimenti: dalla dichiarazione alle liquidazioni, sino al versamento dell'imposta. Dunque, restano gli obblighi di fatturazione e dei versamenti periodici quando dovuti e, per chi non rientra nel regime forfettario, quelli di tenuta dei registri fiscali correlati a tale imposta.
Resta un dubbio ai fini accertativi Iva in caso di concordato. L'articolo 34 prevede espressamente che sui soggetti che aderiscono al concordato non si possono effetturare accertamenti ex articolo 39 del Dpr 600/1973. La norma però non richiama gli articoli 54 e 55 del Dpr 633/1972 sui medesimi accertamenti ai fini iva.
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