La DOMANDA:
Ho ricevuto, da un fornitore estero, una nota di credito ex articolo 17, comma 2, del Dpr 633/1972, a seguito di un premio su fatturato. Quale comportamento devo adottare? In particolare, sussiste l'obbligo di emettere autofattura con l'applicazione dell'Iva e il meccanismo del reverse charge? Se sì, con quale tipo di documento?
LA RISPOSTA:
L'ipotesi di "premio su fatturato" andrebbe considerata, ai fini Iva, come bonus quantitativo erogato in funzione del raggiungimento di un predeterminato volume di vendite. Secondo l'agenzia delle Entrate (risoluzione 120/E/2004), essa si traduce in una riduzione dei prezzi originariamente praticata dal concedente, con conseguente equiparazione agli "abbuoni o sconti previsti contrattualmente", ex articolo 26, comma 2, del Dpr 633/1972.
Il fornitore estero, pertanto, sussistendone le condizioni, può emettere una nota di credito nei confronti del soggetto nazionale, che, per la variazione in aumento, avrà un obbligo di rettifica. Queste variazioni, in quanto aventi lo scopo di modificare un'operazione già effettuata, sono soggette alla stessa disciplina dell'operazione principale.
In caso di note di credito emesse dal cedente/prestatore, finalizzate a rettificare una fattura trasmessa in cui non è indicata l'imposta, in quanto il debitore d'imposta è il cessionario/committente, quest'ultimo può integrare la nota di credito ricevuta con il valore dell'imposta, utilizzando la medesima tipologia di documento trasmessa al Sistema di interscambio (Sdi) per integrare la prima fattura ricevuta (ossia da TD16 a TD19), indicando gli importi con segno negativo. Egli non deve utilizzare il documento TD04.
In tali casistiche, il cessionario/committente, nel documento emesso per rettificare il precedente documento integrativo, dovrà indicare, nel campo 2.1.6 "DatiFattureCollegate", gli estremi della nota di credito ricevuta.
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