Attribuzione della partita Iva italiana con effetto retroattivo, solo se effettuata entro un termine ragionevole dalla data /di effettuazione della prima operazione di acquisto. La risposta a interpello 147/2024 delle Entrate torna su un tema non particolarmente noto agli operatori, che tuttavia tutela il principio garantito a livello unionale di neutralità dell'Iva.
Il tema riguarda la possibilità di richiedere il rimborso dell'imposta assolta sugli acquisti effettuati in Italia da parte di un soggetto non residente, privo di stabile organizzazione in Italia e privo di identificazione diretta o di rappresentante fiscale al momento di effettuazione degli acquisti. Ebbene, a parere dell'istante, sarebbe possibile ottenere il rimborso dell'Iva sugli acquisti previa apertura della partita Iva e successiva presentazione della dichiarazione Iva retroattiva, all'anno in cui è stata realizzata la prima operazione, in cui indicare l'imposta a credito e richiederla a rimborso. L'Agenzia negando tale possibilità all'istante, in quanto la prima operazione risaliva a ben sette anni addietro, afferma tuttavia, richiamando principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità e dalla Corte di giustizia Ue, che l'attribuzione della partita Iva ha lo scopo di favorire il controllo da parte dell'amministrazione finanziaria, ma non è un atto costitutivo del diritto alla detrazione, che sorge quanto l'imposta detraibile diventa esigibile. Pertanto, l'identificazione può avvenire anche dopo il compimento dell'operazione, ma comunque entro un termine ragionevole. Nè la giurisprudenza né la prassi hanno esplicitamente indicato cosa debba intendersi per termine ragionevole, pertanto si ritiene che lo stesso possa coincidere con il termine previsto per l'attività di accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria, permettendo così al soggetto non identificato di godere degli stessi diritti e delle stesse tutele previste per i soggetti identificati.
L'Agenzia chiarisce altresì un altro aspetto degno di nota, non sempre pacifico in tema di rimborsi, ovvero che l'identificazione diretta, al pari della nomina di un rappresentante fiscale, non preclude al soggetto non residente la facoltà di chiedere il rimborso Iva mediante la procedura del portale elettronico gestito dal Centro operativo di Pescara, a condizione che le fatture di acquisto la cui Iva è richiesta a rimborso siano intestate alla partita Iva del soggetto non residente e a condizione che non confluiscano nelle liquidazioni periodiche e nella dichiarazione Iva annuale presentata utilizzando la partita Iva italiana.
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