Tour operator, Iva speciale anche senza qualifica

Tour operator, Iva speciale anche senza qualifica

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Di Santacroce Benedetto, Ficola Simona

Regime speciale Iva delle agenzie di viaggio anche per coloro che non rivestono la qualifica di agenzia di viaggio o tour operator. L'agenzia delle Entrate, con la risposta n. 155 del 15 luglio, sottolinea un principio noto in ambito unionale chiarito anche dalla Corte di giustizia UE con la sentenza relativa alla causa C-200/04. 

In particolare, l'Agenzia condivide il principio secondo cui, con riferimento al presupposto soggettivo, l'applicazione del regime speciale Iva previsto dall'articolo 74-ter del decreto Iva prescinde dalla qualificazione formale del soggetto passivo come agenzia di viaggio, in quanto le ragioni sottese al regime particolare sono del pari valide nell'ipotesi in cui l'operatore economico non sia un'agenzia di viaggio o un organizzatore di giri turistici nel senso generalmente attribuito in detti termini, ma effettui operazioni identiche nell'ambito di un'altra attività.

Il regime speciale Iva, obbligatorio per le agenzie di viaggio e tour operator, andrebbe quindi al pari applicato a coloro che realizzano una pluralità di prestazioni che compongono il cosiddetto pacchetto turistico. 

Nel caso oggetto di analisi, l'istante qualifica l'insieme dei servizi offerti in relazione a un determinato evento come pacchetti turistici, in quanto comprensivi di alloggio, servizi di ospitalità, trasporto e ticket di accesso all'evento. Stante detta qualifica, la società chiede se le fees riconosciute alla società che le ha conferito l'incarico di organizzare la fornitura di detti servizi possano rientrare fra i costi sostenuti per la realizzazione del pacchetto per i quali l'imposta assolta sugli acquisti sarebbe indetraibile. Considerando, inoltre, che fra i servizi resi dall'istante rientra anche la cessione dei biglietti di accesso alla manifestazione, che potranno essere acquistati solo in combinazione con gli altri servizi che compongono il pacchetto, l'istante propone di qualificare detta attività come autonoma rispetto alla precedente e non accessoria.

Ebbene, relativamente al primo punto l'Agenzia non condivide la soluzione prospettata dall'istante in quanto i costi sostenuti per le fees non sono relativi a beni o servizi effettuati da terzi a diretto vantaggio del viaggiatore, in quanto non direttamente rivolti a quest'ultimo. Ne consegue la loro mancata inclusione nella base imponibile del pacchetto turistico, sicché la relativa imposta potrà essere detratta in via ordinaria. Relativamente alla cessione dei biglietti di ingresso alla manifestazione, evento di particolare attualità in questo periodo, dovranno applicarsi le regole sulla territorialità di cui all'art. 7-quinquies del decreto Iva pertanto dovrà essere applicata l'imposta relativa al luogo in cui si tiene la manifestazione: Iva italiana per le manifestazioni che si svolgono in Italia ovvero Iva unionale per l'accesso alle manifestazioni svolte nella UE. 

Studio Santacroce & Partners


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