Le cartelle di pagamento (nelle ipotesi in cui rimarranno senza essere sostituite dagli atti subito esecutivi) dovranno essere notificate entro nove mesi dall'affidamento del carico da parte dell'ente creditore. È una delle novità più rilevanti del Dlgs sulla riscossione approvato in via definitiva il 3 luglio.
Facciamo un passo indietro.
La delega fiscale (legge 111/2023) ha indicato, tra i punti di maggiore rilievo, proprio la revisione del sistema nazionale della riscossione, i cui principi e criteri direttivi sono riportati nell'articolo 18. Gli obiettivi della legge delega sono quelli di una esecuzione forzata tributaria improntata all'efficienza con la contestuale semplificazione delle procedure e garantendo altresì la salvaguardia del diritto di credito.
In linea con questi principi è stato scritto l'articolo 2 del decreto che introduce una serie di adempimenti, a decorrere dal 1° gennaio 2025, in carico all'agente della riscossione che ne limitano l'operatività e ne responsabilizzano l'azione.
In particolare l'articolo in esame stabilisce che sono a carico dell'agente della riscossione, il tempestivo tentativo di notifica della cartella di pagamento (lettera a), la tempestiva notifica degli atti interruttivi della prescrizione (lettera b), la conferma del proprio operato rispetto al piano annuale dell'attività di riscossione (lettera c) e la trasmissione, entro la fine di ogni mese, all'ente creditore che gli ha affidato il carico dei flussi infomativi telematici riguardanti lo stato delle procedure relative alle singole quote e le riscossioni effettuare nel mese precedente (lettera d).
In primo luogo, è pertanto stabilito un termine entro cui l'agente della riscossione deve procedere alla notifica della cartella di pagamento. La notifica, infatti, dal 1° gennaio 2025 dovrà avvenire entro il nono mese successivo a quello dell'affidamento del carico da parte dell'ente creditore. In tal modo viene «responsabilizzato» l'agente della riscossione con riguardo alla tempistica delle notifiche da effettuare.
Le medesime tempistiche si applicano anche agli atti interruttivi della prescrizione e alla conseguente tempestiva gestone delle attività di recupero.
L'obiettivo infatti è quello di salvaguardare i crediti tributari affidati dai vari enti.
Viene altresì stabilito, anche al fine di superare le criticità collegate alla mancata ricezione degli atti, che le notifiche dovranno essere effettuate attraverso i mezzi informatici. Infatti, nella lettera a) vi è un esplicito richiamo all'articolo 26 della legge 120/2020 che disciplina la piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione. Ricordiamo che la piattaforma nasce con l'obiettivo di rendere puù efficiente ed economica la notificazione e costituisce uno strumento di cui le amministrazioni (compresi gli agenti della riscossione) possono servirsi per effettuare, con valore legale, le notifiche di tutti gli atti a persone fisiche, giuridiche, enti, associazioni e ogni altro soggetto «in alternativa alle modalità previste da altre disposizioni di legge, anche in materia tributaria».
Secondo questa procedura le amministrazioni rendono disponibile il documento oggetto di notifica caricandolo sulla piattaforma, inserendo il codice fiscale del destinatario e il suo domicilio digitale (la Pec); il gestore della piattaforma, invia al destinatario l'avviso di avvenuta ricezione, con il quale comunica l'esistenza e l'identificativo univoco della notificazione (Iun), e le modalità di accesso alla piattaforma e di acquisizione del documento oggetto di notificazione.
Inoltre l'agente della riscossione dovrà trasmettere all'ente creditore ogni mese i flussi informativi telematici riguardanti lo stato delle procedure relative alle singole quoto e le riscossioni effettuate nel mese precedente. Questo dovrebbe introdurre un rapporto più stretto tra l'ente titolare del credito e l'agente della riscossione con un confronto costante sulle posizioni debitorie affidate.
I NUOVI OBBLIGHI - a partire dal 2025
Notifica delle cartelle di pagamento entro nove mesi dall'affidamento del carico |
L'agente della riscossione dovrà conformare l'attività di recupero al piano annuale |
Trasmissione telematica mensile all'ente titolare del carico con indicazione dello stato delle procedure e le somme riscosse nel mese precedente |
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