Risorse Ue - Recuperi di dazi e aiuti di Stato esclusi dal discarico automatico

Risorse Ue - Recuperi di dazi e aiuti di Stato esclusi dal discarico automatico

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Di Santacroce Benedetto, Lodoli Lorenzo

Le risorse proprie tradizionali dell'Unione Europea e le somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato non sono soggette al discarico automatico e alla reiscrizione a ruolo. È una delle novità previste dal decreto sul riordino del sistema nazionale della riscossione approvato definitivamente dal Consiglio dei ministri del 3 luglio. si introduce, di fatto, una disciplina ad hoc in applicazione di quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, della legge 111/2023 (delega fiscale) il quale, in considerazione della specialità e specificità delle risorse proprie dell'Ue, aveva previsto l'esclusione dal discarico automatico per le somme afferenti la riscossione delle risorse proprie tradizionali dell'Ue.

In particolare, sono escluse le risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione (Ue, Euratom) 2020/2053 del Consiglio del 14 dicemvre 2020. Si tratta delle risorse proprie iscritte nel bilancio dell'Unione concernenti le entrate proveniente dalla risorse proprie tradizionali costituite da prelievi, premi, importi supplementari o compensativi, importi o elementi aggiuntivi, dazi della tariffa doganale comune e altri dazi fissati da parte delle istituzioni dell'Unione sugli scambi con paesi terzi. 

Altra categoria esclusa sono le somme collegate al recupero degli aiuti di Stato che sono stati considerati «illegali» dalla Commissione europea. Da questo punto di vista potrebbero rientrarvi anche le agevolazioni che le imprese hanno ricevuto, in eccesso sui massimali, per la crisi collegata al Covid-19 o a quelli collegati alla crisi Ucraina. 

Gli articolo 8 e 9 del decreto sulla riscossione dettano una disciplina che riguarda rispettivamente le somme affidate all'agente della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025 (articolo 8) e le somme affidate per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2024 (articolo 9) prevedendo che, per tali entrate, non si applichino le disposizioni che si riferiscono agli istituti del discarico automatico e quelle riguardanti la definizione agevolata delle controversie con l'ente creditore. 

Nello specifico, i commi 2 e 3 dell'articolo 8 dispongono che le entrate affidate all'agente della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025, se non riscosse, possono comunque essere sottoposte agli adempimenti dell'agente della riscossione e sottoposte alla verifica dell'ente creditore tra il 31 dicembre del quinto anno e il 31 dicembre del settimo anno successivi a quello dell'affidamento e che le entrate non assoggettate a verifica in tale periodo si considerano discaricate a tale ultima data. Le entrate oggetto della comunicazione di discarisco anticipato, per le quali è intervenuta la chiusura del fallimento o della liquidazione giudiziale, ovvero è risultata l'assenza di beni del debitore, a seguito di accesso all'Anagrafe tributaria, possono essere immediatamente sottoposte alla verifica in questione. 

In applicazione invece dei successivi commi 4 e 5 dovrebbero restare escluse dalla verifica dell'ente ed hanno una separata evidenza nei flussi informativi dell'agente della riscossione le entrate per le quali:

  • alla data del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento, è sospesa la riscossione, ovvero sono ancora pendenti procedure esecutive consorsuali. In tali casi i termini per la verifica decorrono dal momento della cessazione della sospensione, ovvero di conclusione della procedura e le quote non assoggettate a verifica in tale periodo si considerano discaricate a tale ultima data;

  • nel periodo tra la data di affidamento e il 31 dicembre del quinto anno successivo, sono conclusi accordi ai sensi del codice della crisi di impresa, ovvero sono intervenute dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del Dpr 602/1973, o derivanti da istituiti agevolativi, ancora in essere alla predetta data del 31 dicembre, o si sono verificati l'inadempimento, la revoca o la decadenza dal beneficio ovvero è stata disposta la sospensione della riscossione per almeno diciotto mesi anche non continuativi.

Le medesime regole sono previste dall'articolo 9 per le entrate affidate dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2024. 

Successivamente al discarico, alle quote non riscosse ed affidate all'agente della Riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025 si applicheranno le norme previste per il riaffidamento dei carichi. 

Resta esclusa, come era previsto anche dalla legge delega, l'applicazione di un piano di rateizzazione delle somme da versare all'erario articolato in 120 rate. 

Studio Santacroce & Partners


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