Le sanzioni collegate al recupero dei dazi seguono la disciplina ordinaria e saranno soggette al discarico automatico e alle rate più lunghe.
Il tenore letterale delle disposizioni (articoli 8 e 9) infatti non fa alcun riferimento alle sanzioni ma in sostanza ai soli dazi doganali che vengono riscossi dalle autorità doganali dei singoli Stati membri e messi a disposizione direttamente del bilancio dell’Unione europea, di cui costituiscono fonte di entrata.
Coerentemente a ciò, l’applicazione ai dazi doganali della disciplina speciale si spiega in ragione del fatto che entrano in gioco somme afferenti risorse proprie dell’Unione europea, di esclusiva competenza del bilancio comunitario, sulle quali lo Stato membro svolge una funzione di mero accertamento e riscossione per conto della Ce, senza avere alcun potere dispositivo (Cassazione 19826 del 2009).
Tuttavia, se la disciplina ad hoc per i dazi doganali è incontestabile, rientrando questi tra le risorse proprie dell’Unione europea, non si può estendere alla materia delle sanzioni doganali.
Difatti, oltre al fatto che non vi è alcuna espressa inclusione normativa delle sanzioni doganali tra le risorse proprie tradizionali, va aggiunto che, nonostante la normativa doganale sia pienamente armonizzata, la sua applicazione, che garantisce il rispetto delle norme doganali e la legittima imposizione di sanzioni, rientra nell’ambito del diritto nazionale degli Stati membri. Di conseguenza, l’applicazione della normativa doganale segue 27 regimi giuridici diversi e tradizioni amministrative o giuridiche differenti. Gli Stati membri possono pertanto imporre le sanzioni che ritengono appropriate come penalità per le violazioni di taluni obblighi derivanti dalla normativa doganale armonizzata dell’Unione.
Ne consegue pertanto che alle sanzioni collegate ai dazi e affidate all’agente della riscossione si applicherà la disciplina del discarico automatico e la possibilità di un piano di rateizzazione delle somme in 120 rate.
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