Compensazioni in F24, pagamenti solo con i servizi telematici delle Entrate

Compensazioni in F24, pagamenti solo con i servizi telematici delle Entrate

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Di Lodoli Lorenzo, Polsinelli Federica

A partire dal 1° luglio 2024, tutti i pagamenti delle imposte e dei contributi effettuati tramite l’istituto della compensazione, devono essere eseguiti, con modello F24, esclusivamente mediante i servizi telematici dell’agenzia delle Entrate. 

La novità, prevista dalla legge di Bilancio 2024 (articolo 1, comma 95, legge 213/2023), introduce in pratica un obbligo generalizzato che scatta per tutte le compensazioni relative a F24 con saldo sia pari a zero che positivo. Tale modalità viene, inoltre, estesa alle compensazioni aventi ad oggetto l’utilizzo di crediti Inps e Inail. 

In un’ottica di riduzione dei costi di riscossione fiscale, viene così soppressa la possibilità di presentare, a decorrere dalla suddetta data, gli F24 con saldo positivo tramite i servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’agenzia delle Entrate (es. banche). 

Tra le altre novità di rilievo si segnala anche l’esclusione dalla facoltà di avvalersi della compensazione “orizzontale” per i contribuenti che abbiano carichi affidati agli agenti della riscossione di importo complessivo superiore a 100mila euro. 

Da ultimo, sulle modifiche apportate in tema di compensazione dalla legge di Bilancio 2024, è intervenuta l’agenzia delle Entrate che con la circolare 16/E del 28 giugno scorso ha fornito diversi chiarimenti in merito. 

 

L'ISTITUTO DELLA COMPENSAZIONE

Prima di entrare nel dettaglio delle novità, occorre ricordare che negli ultimi anni il tema delle compensazioni è stato oggetto di diversi interventi legislativi che hanno dato luogo per la generalità dei contribuenti a restrizioni e controlli sempre più incisivi. Tale pregnante attività di monitoraggio è legata essenzialmente ad un utilizzo crescente dell’istituto compensativo da parte di imprese e professionisti che spesso vi ricorrono per ragioni di liquidità e per evitare le lungaggini derivanti dalla richiesta di rimborso dei crediti di imposta accumulati nel tempo. 

Una prima forma di compensazione è la cd. “compensazione verticale” (o “interna”) che interviene nell’ambito dello stesso tributo (ad esempio quella “Iva con Iva” o “acconti Ires con saldi Ires a credito”), e ciò a prescindere dal fatto che detta compensazione venga o meno esposta anche nella delega di pagamento. 

Essa si differenzia dalla cd. “compensazione orizzontale” (o “esterna”) che interviene invece tra tributi di diversa tipologia tramite il modello F24. In particolare, la compensazione orizzontale è prevista nell’articolo 17 del Dlgs 241/1997 che disciplina, testualmente, i versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all’Inps e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche.

Attualmente il limite annuo degli importi compensabili nel modello F24 è fissato a 2 milioni di euro. Inoltre, si ricorda che la compensazione dei crediti relativi all’Iva, all’Irap e alle imposte sui redditi – comprese le relative addizionali e imposte sostitutive – per importi superiori a 5mila euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o del istanza da cui il credito emerge, previa apposizione del c.d. visto di conformità. 

MODALITÀ DI INVIO F24: LE REGOLE FINO AL 30 GIUGNO 2024

Come visto, con l’articolo 17 del Dlgs 241/1997 il legislatore ha concentrato in un unico momento gli obblighi di versamento e nel modello F24 è stato individuato lo strumento attraverso cui effettuare il cd. versamento unitario. Tale modello deve essere presentato in ogni caso da chi effettua la compensazione, anche se il saldo finale indicato risulti uguale a zero per effetto della compensazione stessa. In tal modo si consente, difatti, a tutti gli enti di venire a conoscenza delle compensazioni operate in modo da poter regolare le reciproche partite di debito e credito. 

Dal punto di vista operativo, l’articolo 11 del Dl 66/2014, rubricato “Riduzione dei costi di riscossione fiscale”, prevede, anche per finalità di controllo, specifiche modalità di trasmissione dei modelli di pagamento F24 comprendenti crediti da compensare. 

Più nello specifico, in base alle disposizioni previgenti all’applicazione della novità in commento, le deleghe di pagamento F24, contenenti crediti da compensare con i debiti, sono presentate o trasmesse secondo le seguenti modalità: 

a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia, nel caso in cui il saldo finale sia di importo pari a zero (F24 a saldo zero) 

b) anche mediante i servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’agenzia delle Entrate, nel caso in cui il saldo finale sia di importo positivo (F24 a saldo positivo). 

 

COSA CAMBIA DAL 1° LUGLIO 2024

A partire dal 1° luglio 2024, invece, tutte le deleghe di pagamento contenenti crediti da compensare di qualsiasi natura e genere, incluse quelle a saldo positivo, dovranno essere trasmesse esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dalle Entrate. 

Difatti, per effetto delle modifiche apportate al sopracitato articolo 1 dal comma 95 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2024, viene meno la possibilità di eseguire i versamenti in compensazione tramite i servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa (banche, Poste Italiane, ecc.) nel caso in cui il saldo finale sia di importo positivo. 

Come risulta anche dalla circolare dell’agenzia delle Entrate 16/E del 28 giugno 2024, tale intervento risponde ad una duplice finalità. Da un lato, si riduce l’utilizzo dei canali telematici degli intermediari convenzionati (i cui servizi di trasmissione dei modelli di pagamento F24 sono soggetti a specifica remunerazione). Dall’altro, l’utilizzo dei soli canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia agevola le procedure di controllo sulle compensazioni. 

Tale obbligo sussiste, a decorrere dalla medesima data, anche per l’utilizzo in compensazione dei crediti indicati all’articolo 1, comma 94, lett. a), della Legge di Bilancio 2024, ossia dei crediti maturati: 

• a titolo di contributi nei confronti dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps); 

• a titolo di premi e accessori nei confronti dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail). 

Quanto all’utilizzo dei suddetti crediti Inps e Inail, la novella prevede poi che i lavoratori autonomi e i liberi professionisti possano effettuare la compensazione utilizzando i crediti Inps, a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge, e i crediti Inail a condizione che siano registrati negli archivi dell’Istituto. 

 

I CHIARIMENTI DELLE ENTRATE

Con la circolare 16/E del 28 giugno 2024 l’agenzia delle Entrate ha fornito diversi chiarimenti sulle modifiche intervenute in materia di compensazioni per effetto della legge di Bilancio 2024. 

In particolare, con riferimento all’obbligo generalizzato di utilizzo dei servizi telematici, è stato precisato che: 

• in linea con la ratio normativa sottesa alla novità in commento, l’obbligo deve ritenersi esteso anche alla compensazione “verticale”, che interviene nell’ambito dello stesso tributo (ad esempio “acconti Ires con saldi Ires a credito”), nel caso in cui questa venga esposta nel modello F24; 

• in caso di delega con compensazione e saldo maggiore di zero, laddove la stessa venga eseguita in data uguale o successiva al 1° luglio 2024, potranno essere utilizzati solo i servizi telematici messi a disposizione dall’agenzia delle Entrate, non rilevando: 

  • l’eventuale prenotazione effettuata entro il 30 giugno 2024 tramite i servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati; 
  • l’eventuale invio del modello F24 all’intermediario in data anteriore al1° luglio 2024;

 • rientra nell’obbligo la delega con compensazione e saldo maggiore di zero eseguita il 1° luglio 2024, per effetto del rinvio del termine di versamento del 30 giugno 2024 (che quest’anno scade la domenica) al primo giorno lavorativo successivo. 

Viene fornito anche un esempio pratico riguardante una società che, a seguito della liquidazione periodica dell’IVA di giugno 2024, risulti a debito per un importo pari a 4.000 euro. Detta società vorrebbe saldare tale Iva a debito ricorrendo: 

• alla compensazione del credito Iva annuale 2023, non confluito nelle liquidazioni periodiche del 2024, per un importo pari a 3.000 euro; 

• al versamento della quota restante, pari a 1.000 euro, tramite addebito della somma sul proprio conto corrente. 

Ebbene, in tale ipotesi, come spiegato dal documento di prassi, la società sarà tenuta a presentare il relativo modello di pagamento F24 entro il 16 luglio 2024 esclusivamente per mezzo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.

Studio Santacroce & Partners


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