Quesito: La fatturazione per l'evento che si svolge in Svizzera

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Di Abagnale Anna

LA DOMANDA

Una società a responsabilità limitata italiana esegue una prestazione di servizi, in favore di una società per azioni italiana, per l'organizzazione di un evento in Svizzera. La società che presta il servizio, avendo un volume di affari mondiale superiore ai 100mila franchi svizzeri, ha aperto una posizione fiscale nel Paese elvetico, tramite rappresentante fiscale svizzero. La prestazione di servizi è soggetta all'aliquota Iva locale, pari all'8,1 per cento. Si chiede se la fattura dev'essere emessa in formato cartaceo o elettronico con invio al Sistema di interscambio (Sdi), e se è corretto che il corrispettivo per il servizio sia non imponibile, ex articolo 7-quinquies del Dpr 633/1972, e che l'Iva svizzera riaddebitata in fattura sia esclusa, ex articolo 15 del medesimo decreto. 

 

LA RISPOSTA

Il servizio di organizzazione dell'evento è territorialmente rilevante in Svizzera ai fini Iva, e qui soggetto a imposta: pertanto, è corretto che a emettere la fattura sia il rappresentante fiscale svizzero della società italiana che organizza l'evento. Tale fattura - che espone l'imposta svizzera e che può essere cartacea - va comunque inviata al sistema di interscambio (Sdi), ai fini dell'esterometro.

Quanto alla fattura che la società italiana - senza esserne obbligata - emette con la sua partita Iva, italiana, per tenere traccia della contabile dell'operazione, si rileva che la prestazione va considerata a tutti gli effetti "fuori campo Iva" e, quindi, nel documento non va riportata l'imposta, né italiana né svizzera.

Studio Santacroce & Partners


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