Le modifiche apportate dal Parlamento europeo impattano sia sul perimetro soggettivo e oggettivo di applicazione dei tracciati da utilizzare e dell’obbligo di fatturazione elettronica, che sulle informazioni da trasmettere.
In ragione infatti del rispetto principio di proporzionalità, bilanciando l’obiettivo di lotta alle frodi Iva con le difficoltà che potrebbero sorgere nell’applicazione delle norme proposte per le imprese nella gestione quotidiana delle attività, viene previsto che, al termine del periodo di transizione, e quindi a decorrere dal 1° gennaio 2028, le microimprese e le piccole imprese ai sensi della direttiva 2013/34/Ue e gli enti senza scopo di lucro, conservino la facoltà di adottare altre norme in linea con l’articolo 217 della direttiva 2006/112/CE. In altri termini, potranno continuare a utilizzare norme riconosciute e in vigore nello Stato membro diverse dalla norma prevista dalla direttiva 2014/55/UE e quindi dei tracciati Ubl e Cii.
La specifica disciplina riguarderà innanzitutto le microimprese, e cioè quelle imprese che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di almeno due dei seguenti tre criteri seguenti: totale dello stato patrimoniale di 350mila euro , ricavi netti delle vendite e delle prestazioni di 700mila euro e numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio pari a dieci. In secondo luogo, la possibilità di utilizzare formati diversi da quelli europei riguarderà le piccole imprese e cioè quelle che, alla data di chiusura del bilancio, non superano almeno due dei criteri seguenti: totale dello stato patrimoniale di quattro milioni di euro; ricavi netti delle vendite e delle prestazioni di otto milioni di euro, e numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio pari a 50.
Dal punto di vista oggettivo, invece, le norme che disciplinano la fatturazione elettronica e gli obblighi di comunicazione digitale – Drr non troveranno applicazione agli acquisti nel settore della Difesa, esentati a norma degli articoli 143 e 151 della direttiva 2006/112/CE: si tratta delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, nonché delle importazioni, destinate alle forze armate di Stati membri ad uso di tali forze o del personale civile che le accompagna o per l’approvvigionamento delle relative mense. Quanto, infine, alle informazioni obbligatorie che una fattura elettronica deve contenere, rispetto al testo originario del pacchetto Vida, non saranno più dovute le informazioni relative al numero Iban del conto bancario del fornitore sul quale sarà accreditato il pagamento della fattura e la data di scadenza del pagamento o, se sono stati concordati pagamenti parziali, la data e l’importo di ciascun pagamento. Resterà invece obbligatoria l’indicazione, nel caso di una fattura rettificativa, del numero progressivo che identifica la fattura corretta oppure il numero o altro identificativo analogo dell’accordo da cui deriva la stessa rettifica.
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