Pmi con regime di franchigia transfrontaliero

Pmi con regime di franchigia transfrontaliero

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Di Santacroce Benedetto

Dal 1° gennaio 2025 entrerà in vigore un nuovo il regime forfettario Iva o meglio un regime di franchigia transfrontaliero che superando le attuali differenze nazionali, consentirà alle piccole e medie imprese (Pmi) una gestione senza imposta in più Stati membri.

Inoltre, per i forfettari l’emissione della fattura semplificata di cui all’articolo 21-bis del Dpr 633/72 non soffre più dei limiti di 100 euro (già innalzati a 400 euro) indicati al primo comma dello stesso articolo 21-bis. 

Infine, in tema di territorialità i servizi relativi ad attività trasmesse in streaming verso consumatori finali (B2C) sono tassati nello Stato in cui il committente è domiciliato o è ivi residente senza domicilio all’estero. Per gli stessi servizi verso soggetti passivi d’imposta (B2B) resi con accesso virtuale la tassazione avviene presso lo Stato del committente. 

Sono le tre principali novità contenute nello schema di decreto legislativo approvato in prima lettura dal Consiglio dei ministri di ieri con cui l’Italia recepisce dal 1° gennaio 2025 le direttive Ue 2020/285 (semplificazioni Iva per le Pmi) e 2022/542 (attività trasmesse in streaming). 

 

Nuovo regime di franchigia

La questione di maggiore interesse (in relazione ai soggetti potenzialmente interessati) è sicuramente la previsione per le Pmi del nuovo regime Iva transfrontaliero. Per questi soggetti, il recepimento della direttiva 2020/285, comporta sia con riferimento allo Stato di stabilimento che in riferimento ad un altro Stato Ue l’esclusione di tutti gli adempimenti Iva ad eccezione dell’obbligo di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti. Come evidenziato in precedenza, potranno emettere le fatture in forma semplificata senza i limiti imposti dall’articolo 21-bis del Dpr 633/72. 

Il soggetto ammesso al regime emetterà le fatture senza applicazione dell’imposta, ma per le operazioni realizzate in relazione al regime di franchigia non potrà esercitare il diritto a detrazione. 

Il regime di franchigia può essere applicato reciprocamente dall’Italia nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro ovvero da un altro Stato membro nei confronti di un soggetto passivo stabilito in Italia. 

In particolare, per i soggetti passivi stabiliti in Italia si apre l’opportunità di richiedere il regime in uno o più altri Stati membri alle seguenti condizioni: 

  • deve comunicare preventivamente all’agenzia delle Entrate l’intenzione di avvalersi del regime in un altro Stato membro; 
  • nell’anno precedente a quello di comunicazione deve avere avuto un volume d’affari annuo unionale (volume che comprende tutte le operazioni realizzate nel territorio dell’Unione europea) non superiore a 100mila euro;
  • nell’anno in corso al momento della comunicazione deve avere un volume d’affari Ue non superiore a 100mila euro; 
  • è identificato ai fini dell’applicazione della franchigia nel solo territorio dello Stato   

Il soggetto italiano ammesso al regime di franchigia in altri Stati membri verrà identificato con la propria partita Iva con l’aggiunta di un suffisso «EX». Il momento di attribuzione del suffisso da parte dell’agenzia delle Entrate costituisce anche la data di decorrenza del regime. 

Analogo regime può essere applicato in Italia nei confronti di soggetti non stabiliti.

 

Studio Santacroce & Partners


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