In Dogana procedure semplificate in linea con la disciplina Ue

In Dogana procedure semplificate in linea con la disciplina Ue

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Di Santacroce Benedetto

La riforma doganale e accise, collegata alla delega fiscale, ha trovato ieri il via libero definitivo del Consiglio dei ministri con alcune modifiche, rispetto al testo originariamente proposto. Le modifiche riguardano in particolare, per il mondo delle accise, la identificazione, la circolazione e il trattamento sanzionatorio delle sigarette elettroniche e, per il mondo delle dogane, le regole connesse alla competenza per l’accertamento dei reati di contrabbando, la previsione di un dolo specifico per l’attribuzione soggettiva dell’infedele dichiarazione e alcune ulteriori puntualizzazioni per le procedure di verbalizzazione negli spazi doganali.

L’approvazione della riforma manda definitivamente in pensione il Testo unico delle leggi doganali (Dpr 43/73) sostituendolo con un nuovo testo, molto più snello, di disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione. Questa modifica, che è accompagnata anche dalla abrogazione di altre norme procedurali, ha quale effetto principale l’allineamento della normativa interna alle regole unionali, la revisione delle procedure di accertamento con conseguenziale cancellazione dell’istituto della controversia doganale e la riscrittura integrale delle disposizioni sanzionatorie amministrative e penali collegate alle operazioni di importazione ed esportazione di beni.

La riforma, secondo il direttore dell’agenzia delle Dogane e dei monopoli, Roberto Alesse «semplificherà la vita degli operatori e dei cittadini a vantaggio del nostro sistema economico. I nostri scambi diventeranno ancora più veloci ed efficienti».

Inoltre, il nuovo testo prevede una rivisitazione delle regole relative alla rappresentanza in dogana superando l’attuale sistema che prevedeva una privativa a favore degli spedizionieri doganali per la presentazione della dichiarazione in rappresentanza diretta che viene ora estesa ad altri soggetti, tra cui tutti coloro che hanno lo status di operatore economico autorizzato. 

Un punto particolarmente delicato della riforma che ha dato luogo a diverse iniziative di modifica da parte delle associazioni di categoria interessate, riguarda il nuovo quadro sanzionatorio relativo alle operazioni di import ed export. 

In effetti, l’impostazione scelta dal legislatore nazionale consiste nell’aver previsto quale sanzione principale applicabile (al superamento della soglia di 10mila euro) quella penale del contrabbando e solo in via residuale, per violazioni venali ovvero per errori colposi l’applicazione della sanzione amministrativa. 

La scelta, che, solo in parte, risponde ad obblighi unionali, rischia di far aprire un numero consistente di procedimenti penali che, in molti casi, verranno poi derubricati dal giudice quali violazioni sanzionabili solo sul piano amministrativo. 

Ulteriore scelta operata consiste nel fatto che, in molti casi, alla sanzione penale o amministrativa seguirà anche la misura della confisca dei beni. 

Ultima annotazione riguarda l’Iva per la quale le nuove disposizioni complementari al codice dell’Unione hanno espressamente attribuito la natura di diritto di confine, con tutte le conseguenze che tale natura comporta sia sul piano sanzionatorio che procedurale. 

Per quanto riguarda le accise, il decreto delegato costituisce solo un’anticipazione del testo che dovrà, nella specifica materia, dare attuazione alla delega fiscale. In questo contesto l’ultimo intervento si limita a regolamentare per i prodotti da inalazione senza combustione (sigarette elettroniche) prive di tabacco con o senza nicotina, l’inclusione degli stessi in una voce doganale specifica; l’introduzione nell’ordinamento nazionale di una regolamentazione per la circolazione ed etichettatura degli specifici prodotti, per la vendita e l’immissione in consumo, nonché la previsione di un’imposta di consumo.

 

Studio Santacroce & Partners


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