Con la pubblicazione del Regolamento 2024/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio nella Gazzetta Ufficiale Ue del 12 agosto, la riforma delle regole di funzionamento del massimo giudice unionale entrerà in vigore il prossimo 1° settembre, innovando in modo sostanziale il funzionamento e le competenze del massimo organo giurisdizionale europeo. I ricorsi che al 1° settembre 2024 fossero ancora pendenti dinanzi alla Corte di giustizia nei settori la cui competenza è trasferita al Tribunale saranno trattati, seguendo la vecchia procedura, dalla Corte; ai rinvii pregiudiziali sottoposti alla Corte a partire dal 1° settembre si applicherà invece la procedura prevista dalla riforma dello Statuto.
Rinvii pregiudiziali
La modifica dello Statuto della Corte di giustizia mira anzitutto a razionalizzare il sistema giudiziario unionale in ottica deflattiva, per far fronte al costante aumento del numero di cause proposte in via pregiudiziale dai giudici degli Stati membri. Sulla scorta del sostanziale incremento del numero dei giudici del Tribunale dell’Ue posto in essere nel 2015, la riforma si propone di utilizzare tali risorse per rispondere al crescente carico di lavoro della Corte di giustizia, tramite trasferimento al Tribunale della competenza in materia di rinvii pregiudiziali in settori specifici, caratterizzati da indirizzi giurisprudenziali consolidati. La Corte di giustizia, che conserverà la competenza relativamente ai rinvii concernenti gli altri settori di diritto unionale, manterrà la competenza sulle questioni di principio in tali ambiti. La riforma mira altresì ad aumentare la trasparenza dei procedimenti riguardanti le domande di pronuncia pregiudiziale, prevedendo la pubblicazione sul sito della Corte delle osservazioni scritte presentate da una parte interessata.
Le competenze
Nello specifico, il Tribunale sarà competente a trattare le cause per i procedimenti in via pregiudiziale relativi al sistema comune dell’ Iva, ai diritti di accisa, al codice doganale, alla classificazione doganale delle merci, alla compensazione pecuniaria e assistenza ai passeggeri in caso di ritardo, cancellazione dei servizi di trasporto o negato imbarco e, infine, al sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas effetto serra. Da segnalare un’apparente incoerenza strutturale della lista dei settori oggetto di delega: nonostante la classificazione doganale rientri nella portata del codice doganale, alla stregua dell’origine e valore doganale, essa è stata separatamente menzionata dal legislatore fra le materie i cui rinvii pregiudiziali sono assegnati alla giurisdizione del Tribunale. La riforma prevede altresì un filtro in relazione a possibili appelli dinanzi alla Corte di giustizia avverso le sentenze del Tribunale concernenti le decisioni di organi dell’Unione dotati di un meccanismo di appello amministrativo indipendente relativo alla legittimità dei propri atti. La riforma prevede che siano sottoposte al vaglio della Corte solo le cause che ‒ già esaminate prima internamente e, successivamente, dal Tribunale ‒ sollevino una questione importante per l’unità, la coerenza e lo sviluppo del diritto dell’Unione. In caso contrario l’impugnazione sarà dichiarata inammissibile.
Sebbene la portata dei settori interessato sia circoscritta, secondo le stime della stessa Corte di giustizia, la riforma comporterà una diminuzione del 20% del contenzioso pregiudiziale del Giudice supremo dell’UE, con conseguente riduzione del 14% del suo carico di lavoro.
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