Sigarette elettroniche, arriva una nuova imposta

Sigarette elettroniche, arriva una nuova imposta

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Di Santacroce Benedetto

Stretta sanzionatoria e creazione di una nuova imposta di consumo per le sigarette elettroniche. Queste costituiscono due importanti modifiche in materia accise contenute nel decreto delegato di riforma approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri del 07 agosto 2024. 

Tralasciando l’analisi in materia di sanzioni, approfondiamo qui la nuova imposta di consumo che interessa il particolare prodotto.

Il legislatore, introducendo l’art. 62-quater 2 nel Tua (Dlgs 504/1995) ha previsto una nuova imposta di consumo per tutti i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco, contenenti o meno nicotina. L’imposta di consumo non si applica agli stessi prodotti nel caso in cui gli stessi siano autorizzati all’immissione in commercio come medicinali, nel rispetto del Dlgs 219/2006.

L’imposta si applica, ai sensi dell’art. 39 terdecies del Tua, nel rispetto del criterio di equivalenza, nella misura del 40% dell’accisa gravante sulle sigarette. Il decreto delegato, comunque, attribuisce ad un provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli (Adm) l’impegno di fissare la misura esatta dell’imposta da applicare sulle sigarette e elettroniche.

Inoltre, sempre ad Adm è assegnato il compito, entro il 1 marzo di ogni anno, di rideterminare l’imposta in riferimento alla variazione del prezzo medio ponderato delle sigarette.

Sul piano soggettivo il debitore dell’imposta, vale a dire colui che deve effettuare il pagamento, è: 

• per i prodotti ottenuti nel territorio italiano, il fabbricante; 

• per le cessioni Intra Ue verso il nostro Stato il cedente. Quest’ultimo adempie al pagamento in modo diretto se lo stesso ha sede sul territorio nazionale ovvero tramite un rappresentante fiscale nel caso in cui lo stesso non abbia sede in Italia; 

• per i prodotti provenienti da Paese terzo, l’importatore. 

Il fabbricante nazionale e il cedente Intra Ue sempre nazionale sono, su presentazione di apposita istanza, preventivamente, autorizzati da Adm all’istituzione e alla gestione di un deposito. Nel deposito i prodotti nazionali vengono prodotti, mentre per quelli di provenienza di altro Stato membro vengono introdotti. Questi soggetti prestano anche una cauzione nella misura del 10% dell’imposta dovuta sul prodotto mediamente in giacenza presso il deposito nei 12 mesi solari precedenti e comunque non inferiore alla media dell’imposta dovuta in relazione a ciascuno dei 12 mesi solari precedenti.

Anche il rappresentante fiscale di un cedente di altro Stato membro UE deve essere preventivamente autorizzato da Adm, deve possedere i requisiti soggettivi per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati di cui all’art. 3 del regolamento Mef 67 del 22 febbraio 1999 e deve prestare una cauzione pari alla media di imposta dovuta in relazione a ciascuno dei 12 mesi solari precedenti. 

 

L’importatore

Anche l’importatore presenta un’istanza ad Adm per essere preventivamente autorizzato all’introduzione dei prodotti da Paesi terzi.  L’accertamento e la liquidazione dell’imposta avviene per i fabbricanti e per i cedenti Intra Ue sulla base di un dichiarazione mensile entro il mese successivo a quello di riferimento, entro il medesimo termine deve essere effettuato il versamento.  Per le importazioni l’accertamento, la liquidazione e la riscossione del tributo avviene in dogana con le modalità previste per i diritti di confine.  La vendita verso il consumatore finale, non può avvenire a distanza, ed è effettuata solo tramite rivendite autorizzate e il prodotto riporta un apposito contrassegno.

 

Studio Santacroce & Partners


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