Iva e ritenuta d’acconto sui premi per il concorso di progettazione

Iva e ritenuta d’acconto sui premi per il concorso di progettazione

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Di Santacroce Benedetto, Abagnale Anna

I premi corrisposti a conclusione di un concorso pubblico di progettazione sono soggetti a Iva e a ritenuta a titolo di acconto. E la domanda di partecipazione deve scontare l’imposta di bollo.

Con la risposta pubblicata ieri, la n. 177, l’agenzia delle Entrate ha affrontato il tema della partecipazione a un concorso pubblico di progettazione, analizzandone gli aspetti fiscali. Partendo dalla fase di presentazione dell’istanza di ammissione e arrivando fino all’erogazione del premio previsto per il vincitore.

Secondo le Entrate, le disposizioni del Dpr 642/1972 – in particolare l’articolo 3 della Tariffa allegata, parte I – non lasciano dubbi sull’applicazione dell’imposta di bollo sin dall’origine per le istanze trasmesse per via telematica agli uffici e organi della pubblica amministrazione per ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo.

Se, infatti, esiste un’esenzione dal tributo, la stessa riguarda le sole domande di partecipazione ai concorsi pubblici di reclutamento di personale. Ma non è questo il caso di un concorso pubblico indetto per la progettazione finalizzata alla realizzazione di edifici, finanziato nell’ambito del Pnrr.

È escluso poi che il premio corrisposto al vincitore (e ai successivi quattro classificati) trovi una compiuta disciplina nell’ambito delle manifestazioni a premio regolate dal Dpr 430/2001, perché i concorsi/ operazioni a premio sono effettuati soltanto da imprese produttrici o distributrici dei beni/servizi promozionati.

Così l’Agenzia ritiene piuttosto che sussistano tutti i requisiti per assoggettare gli importi dei premi all’imposta sul valore aggiunto, perché:

  • esiste il requisito soggettivo, in quanto la partecipazione è riservata ad architetti ed ingegneri;

  • è soddisfatto anche il presupposto oggettivo, essendo verificata la presenza di un «nesso diretto tra prestazione e corrispettivo effettivamente percepito dal soggetto passivo».

In altre parole, considerati i premi correlati all’esecuzione del progetto che i professionisti hanno svolto a favore del ministero appaltante, esisterebbe il sinallagma che determina l’assoggettamento della prestazione intellettuale a Iva.

Attenzione, però: tale nesso diretto sussiste solo quando le due prestazioni si condizionano reciprocamente. Vale a dire che l’una è effettuata solo a condizione che lo sia anche l’altra e viceversa (Corte di giustizia Ue, sentenza C-94/19), sicché potrebbe venire meno se l’interesse alla presentazione del progetto prescinda dalla corresponsione del premio, peraltro rimesso all’alea di rientrare tra i vincitori del concorso.

Infine, essendo i premi intesi come compensi di lavoro autonomo, il ministero, nelle vesti di sostituto d’imposta, è tenuto ad operare sui tali compensi le ritenute a titolo di acconto. 

 

Studio Santacroce & Partners


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