Sportello unico doganale e dei controlli, verifiche congiunte delle diverse amministrazioni

Sportello unico doganale e dei controlli, verifiche congiunte delle diverse amministrazioni

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Di Santacroce Benedetto

Con l’approvazione definitiva della riforma della normativa doganale, il legislatore nazionale ha introdotto, a partire dalla già esistente normativa interna, lo Sportello unico doganale e dei controlli (S.U.DO.CO: articolo 39 delle DNC - Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione) prevedendo l’effettuazione contestuale in dogana dei controlli spettanti alle diverse amministrazioni. 

In effetti, a livello unionale, tra le facilitazioni previste per assicurare fluidità agli scambi internazionali, occupa un posto di rilievo la Single Window (Sportello Unico), ossia una “struttura che consente alle parti coinvolte nel commercio e nel trasporto di presentare informazioni e documenti [alle diverse autorità competenti] in un unico punto di ingresso per soddisfare i requisiti normativi relativi ad importazione, esportazione e transito” (Recommendation No.33 on establishing a Single Window – UN/CEFAT 2005). La Raccomandazione (ripresa anche dall’articolo 10.4 del WTO Trade Facilitation Agreement) è alla base dello sviluppo delle Single Window a livello mondiale. 

In UE, dopo 10 anni di progetti pilota, si è giunti al Regolamento (UE) 2022/2399, che disciplina l’“ambiente” dello sportello unico unionale: l’EU Single Window Environment for Customs. Il regolamento prevede l’interscambio dei dati a livello intergovernativo attraverso il sistema EU CSW-CERTEX e impone la creazione, entro il 2031, di un’interfaccia unica per la presentazione di tutti i necessari documenti in un unico momento (Single Entry Point). 

La normativa unionale disciplina unicamente la fase amministrativa del processo, lasciando agli Stati Membri la gestione del c.d. One-Stop Shop, ossia l’effettuazione dei controlli in un unico momento. 

Proprio su queste basi la riforma doganale ha rivitalizzato lo Sportello Unico Doganale dei controlli. Il SUDOCO è articolato in tre moduli: gestione dei certificati, gestione dei controlli e tracciamento delle merci. Quanto ai controlli di natura amministrativa, qualora essi siano necessari per il rilascio di autorizzazioni e nullaosta, subordinatamente alla visita delle merci, le amministrazioni competenti dovranno assicurare che questi avvengano contemporaneamente e nello stesso luogo di quelli doganali (articolo 39.2). 

L’articolo 39.3, in caso di controlli c.d. volontari (basati su analisi dei rischi o criteri casuali), impone alle amministrazioni competenti di integrare selezione e analisi “nell’analisi dei rischi in uso all’Agenzia in applicazione del Codice”. 

Qualora i controlli non potessero essere effettuati (per motivi logistici o per previsione normativa) nei luoghi normalmente deputati ai controlli doganali, non si potrà far ricorso a SUDOCO: in tal caso, potranno, però, essere individuate (subordinatamente agli accordi di cooperazione tra le amministrazioni competenti, ex articolo 2.2 del DPR 235/2021) soluzioni alternative che dovrebbero garantire i medesimi effetti. 

Fermo restando che Sportello Unico e One-Stop Shop sono due fasi distinte per quanto strettamente correlate nel processo di sdoganamento quando esso comporti l’intervento di più amministrazioni competenti, dovrà essere meglio chiarito se tale facilitazione sarà accessibile anche in forma diretta da importatori ed esportatori titolari di “luoghi approvati”, ossia spazi gestiti autonomamente per lo sdoganamento delle merci.

 

Studio Santacroce & Partners


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