LA DOMANDA
Il cliente finale (extra Ue) Alfa effettua un ordine di acquisto di un bene presso il suo fornitore (extra Ue) Beta, tale bene viene inviato da Beta ad altro soggetto italiano per la lavorazione e l’assemblaggio in un unico prodotto che verrà poi spedito ad Alfa. Alfa riceverà due distinte fatture: una da parte del soggetto italiano per la lavorazione /assemblaggio effettuata in Italia e l'altra dal fornitore Beta per l'acquisto del bene importato per la lavorazione. Dato che il soggetto italiano dovrà importare il bene e fare dogana, senza acquisirne la proprietà in ragione del fatto che l'acquisto del bene iniziale viene effettuato da Alfa, come dovrà comportarsi in fase di importazione in dogana? Inoltre, in che modo dovrà fatturare l'operazione di lavorazione effettuata nei confronti di Alfa
LA RISPOSTA
Nel caso descritto, il soggetto italiano, che non acquisisce la proprietà del bene importato, in quanto quest’ultimo è stato acquistato direttamente dal cliente finale extra Ue Alfa presso il fornitore extra Ue Beta, dovrà operare in dogana in qualità di rappresentante indiretto del cedente extra Ue, effettuando una temporanea importazione delle materie prime che restano di proprietà di quest’ultimo. Al termine della temporanea importazione, il soggetto italiano invierà i beni all’estero ad Alfa. Per quanto riguarda la fatturazione dell’operazione di lavorazione effettuata nei confronti di Alfa, il soggetto italiano dovrà emettere una fattura per la prestazione di servizi resa, applicando il regime di non imponibilità Iva previsto dall’articolo 7-ter del Dpr 633/1972 per le prestazioni di servizi rese a soggetti non residenti. Nella fattura dovrà essere indicata la natura dell’operazione N6 «Operazioni non soggette» e il riferimento normativo «articolo 7-ter, Dpr 633/1972».
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