Trasferimento del credito Iva al consolidato fiscale solo se sussitono i requisiti per il rimborso.
Con la risposta a interpello n. 180 del 12 settembre l'Agenzia delle Entrate ha negato a una società che partecipa a un consolidato fiscale la possibilità di trasferire alla consolidante tutti i crediti Iva esposti nel modello TR, essendo trasferibili solo quelli chiesti a rimborso e rimanendo esclusi quelli chiesti in compensazione.
Nel dettaglio, l’istante rappresenta di essere una società che, dal periodo d’imposta 2021, aderisce in qualità di consolidata al regime di tassazione ex articoli 117 e seguenti del Tuir. Operando per la maggior parte in mercati esteri, la società riveste la qualifica di esportatore abituale, qualifica che tuttavia non le permette di evitare di essere strutturalmente a credito Iva.
Ciò considerato, la società provvede alla presentazione del modello Iva TR, al fine di richiedere l’utilizzo in compensazione orizzontale.
Sennonché la società decide di trasferire al consolidato fiscale la quota di credito Iva utilizzabile in compensazione, come ammesso dalla normativa vigente.
Nello specifico, la società segnala che è l’articolo 12-sexies del decreto Crescita a prevedere la facoltà di cedere a terzi crediti Iva maturati su base trimestrale, deducendo l’esatta equiparazione del credito Iva annuale e di quello trimestrale, anche ai fini della cedibilità. Esisterebbe, però, al riguardo un elemento impeditivo dato dall’assenza all’interno del Modello Iva TR di uno specifico campo riservato al trasferimento del credito alla consolidante.
Interrogata sulle modalità di trasferimento, l’agenzia delle Entrate in realtà nega al contribuente tale possibilità.
Vero è: i) che le società consolidate possono trasferire alla consolidante crediti d’imposta per un ammontare non superiore all’Ires risultate dalla dichiarazione del consolidato (in ogni caso per un importo non superiore a 2 milioni di euro); ii) che i soggetti passivi in possesso dei requisiti per il rimborso infrannuale dell’Iva possono cedere tali crediti; ma è vero anche che non tutti i crediti esposti nel modello Iva TR sono liberamente cedibili a terzi. Possono esserlo, infatti, solo quelli chiesti a rimborso ex articolo 5, comma 4-ter del Dl 70/1988, essendo invece esclusa la cessione dei crediti chiesti in compensazione.
Pertanto, la ocietà potrà trasferire al consolidato, per la compensazione con l’Ires, la sola parte eccedente al credito Iva che emerge dalla dichiarazione annuale.
Per tornare alla sezione articoli