LA DOMANDA
Una ditta italiana vende beni a una ditta svizzera e, su incarico di quest'ultima, provvede alla consegna diretta a una ditta tedesca. Il trasporto è stato organizzato, contrattualizzato e pagato dalla ditta italiana.
La ditta italiana e quella tedesca sono entrambe iscritte al Vies (Vat information exchange system), mentre la ditta svizzera ha il rappresentante fiscale in Italia.
Qual è il trattamento Iva, tenendo conto della riforma comunitaria, recepita in ambito nazionale con il Dlgs 192/2021?
Quali sono gli adempimenti Intrastat e di comunicazione delle operazioni transfrontaliere a cui è tenuta la ditta italiana?
LA RISPOSTA
Nel caso prospettato, la prima operazione verrà fatturata dal soggetto italiano al rappresentante fiscale, italiano, del soggetto svizzero, come operazione non imponibile, ex articolo 58 del Dl 331/1993. La seconda operazione verrà, invece, fatturata dal rappresentante fiscale italiano del soggetto svizzero verso il secondo cessionario (tedesco), come cessione intra-Ue, non imponibile ex articolo 41 del Dl 331/1993. Il primo cedente (la ditta italiana) non deve compilare il modello Intrastat delle cessioni, in quanto si tratta di un’operazione interna, e non di una cessione intracomunitaria di beni. Il rappresentante fiscale italiano del soggetto svizzero, invece, dovrà compilare l'Intrastat cessioni. Inoltre, il cedente italiano, realizzando un'operazione nei confronti di un soggetto non stabilito, non ha l'obbligo di emissione della fattura elettronica. Potrà procedere all'emissione di una fattura analogica e al successivo invio al sistema d'intescambio (Sdi) del documento TD01, per il tracciamento dei dati al fine dell'esterometro. Il rappresentante fiscale italiano del soggetto svizzero non ha obblighi in tal senso.
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