Niente nota di variazione dai soci per recuperare l’Iva

Niente nota di variazione dai soci per recuperare l’Iva

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Di Santacroce Benedetto, Ficola Simona

La cancellazione dal registro delle imprese di una società, a seguito della conclusione di una procedura di liquidazione volontaria, non permette ai soci di sostituirsi a essa per l’emissione di una nota di variazione in diminuzione per recuperare l’Iva relativa a un credito non incassato. 

L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione 47/E/2024 affronta un tema particolarmente interessante legato alla cancellazione delle società dal registro delle imprese, evidenziando come dai profili civilistici dell’operazione realizzata derivano effetti fiscali differenti. 

In particolare, la risoluzione chiarisce se alla liquidazione ordinaria di una società possono essere applicati i principi enunciati per le operazioni straordinarie in merito agli effetti successori negli adempimenti fiscali e, più in dettaglio, con riferimento alla possibilità di emettere note di variazione ex articolo 26 del decreto Iva. 

Nelle operazioni straordinarie di trasformazione o fusione, anche per incorporazione, la società o l’ente risultante subentra negli obblighi delle società trasformate o fuse, in quanto l’operazione straordinaria realizza una successione a titolo universale e produce gli effetti dell’estinzione della società incorporata e della contestuale sostituzione a questa della incorporante, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi. La società incorporante rappresenta il nuovo centro di imputazione e di legittimazione dei rapporti giuridici già riguardanti i soggetti incorporati.

La società che subentra nelle posizioni soggettive del cedente/prestatore di servizi, acquisisce, tra gli altri, la facoltà di emettere note di variazione, con riferimento alle operazioni effettuate originariamente dalla società scissa o incorporata. 

I medesimi principi, tuttavia, non si applicano alle ipotesi di liquidazione ordinaria di una società, che comporta l’estinzione della stessa mediante la sua cancellazione dal registro delle imprese. Infatti, sebbene l’estinzione della società dia luogo ad un fenomeno successorio in favore dei soci, resta ferma la diversa finalità della procedura liquidatoria rispetto alle altre operazioni straordinarie che determinano una successione dell’avente causa nei diritti e obblighi delle società coinvolte.

Pertanto, qualora la società emittente la fattura, al termine della liquidazione ordinaria si estingua per effetto della cancellazione dal registro delle imprese prima di aver esercitato la facoltà di emissione della nota di variazione in diminuzione, il diritto di credito verso l’Erario dalla restituzione della maggiore Iva a debito non può essere trasferito per successione ai soci, ma si estingue insieme ad essa.

Studio Santacroce & Partners


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