Lotta senza frontiere alla distorsione dei traffici verso la Russia attraverso una obbligatoria due diligence svolta in modo mirato dai singoli esportatori, con la condivisione dei rischi con le autorità nazionali.
Questa è la ricetta che scaturisce dalla guida elaborata in sede di G7 (Preventing russian export control and sanctions evasion) per orientare le imprese nella difficile gestione dei beni inclusi nei pacchetti sanzionatori emanati nel tempo contro la Russia dall’Unione europea e da numerosi Paesi terzi.
Il documento parte proprio dall’analisi delle contromisure poste in essere nel tempo dalla Russia e dalla constatazione che alcuni traffici hanno, proprio a seguito della previsione delle specifiche sanzioni, cambiato procedure, canali e destinazioni con lo scopo di ridurre ovvero annullare gli effetti economici imposti dalle stesse sanzioni.
Proprio per questo le imprese esportatrici sono chiamate a svolgere delle specifiche analisi del rischio, introducendo nei propri processi di vendita dei presidi di controllo che, da una parte, siano in grado di evitare che i beni interdetti raggiungano direttamente o indirettamente i territori sanzionati e, dall’altra, escludano, in un eventuale controllo a posteriori, una diretta responsabilità dell’esportatore. Proprio questo ultimo profilo può essere raggiunto dimostrando alle autorità di controllo di aver posto in essere tutto quello che era in proprio potere per identificare il rischio, verificarne il livello e, al limite, astenersi dall’operazione commerciale condividendo le preoccupazioni con le autorità nazionali.
Certamente lo sforzo che si chiede alle imprese non è di poco conto, né in termini organizzativi né in termini economici, e proprio per questo il documento oltre ad ipotizzare un percorso che l’impresa deve seguire, mette a disposizione dell’esportatore una serie di risorse on line che guidano l’impresa nella realizzazione dei presidi e nell’identificazione degli indicatori di rischio.
Molto interessante da questo punto di vista risulta, a livello Unionale, la guida per la creazione della due diligence (guidance-eu-operators-russia-sanctions-circumvention) che mette in evidenza le azioni che le imprese devono porre in essere per realizzare una due diligence efficace ovvero a livello Usa la guida alla certificazione delle forniture a rischio (Certification to prevent diversion to Russia of highest priority items).
Sul piano più pratico le imprese esportatrici sono chiamate a impostare i loro presidi di controllo svolgendo singole analisi relativamente al prodotto, al cliente, alla destinazione finale del bene. Per quanto riguarda il prodotto l’operatore deve verificare se il bene trattato rientra tra quelli vietati.
L’elenco di tali beni distinto in base alla classifica doganale è consultabile, a livello unionale, on lin e (con aggiornamento continuo) sull’elenco comune ad alta priorità (Chpl).
Per quanto riguarda il cliente deve verificare che lo stesso non rientri nelle liste di rischio elaborate dall’Unione europea ovvero da altre autorità o organizzazioni pubbliche (anche queste informazioni sono acquisibili on line). Ovviamente tale riscontro deve tener conto che i clienti diretti potrebbero agire per conto di terzi quali società di comodo e proprio per questo è necessario richiedere alla controparte l’utilizzo finale del bene. Sotto questo punto di vista diviene fondamentale rivedere i contratti di vendita e di distribuzione per prevedere specifiche clausole che impegnino la controparte a non commercializzare il prodotto in uno dei territori interdetti.
Anche la modifica delle procedure di vendita ovvero della tipologia di trasporto costituisce un elemento da valutare e il documento a questo proposito fornisce una serie di indicatori che riassumono le pratiche distorsive messe in piedi da operatori poco affidabili.
LA DUE DILIGENCE
1. I PRODOTTI | Analisi dei prodotti commercializzati con consultazione per codice doganale sul sito UE - CHPL |
2. IL CLIENTE | Verifica del cliente, dell'intermediario, del trasportatore o dell'ente finanziario coinvolto nell'operazione - rischio identificabile negli elenchi online proposti dalle autorità di controllo |
3. LA DESTINAZIONE | identificazione della destinazione finale del bene e previsione di regole contrattuali di responsabilità del cliente |
4. LA VERIFICA PERIODICA | Verificare periodicamente il mutamento in traffici consolidati di procedure ovvero di destinazioni in base agli indicatori identificati dalle autorità di controllo |
5. COMUNICAZIONE ALLE AUTORITÀ COMPETENTI | Se i dubbi e il rischio permangono doveroso astenersi dall'operazione e condividere l'informazione con le autorità competenti di controllo |
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