Autodichiarazioni aiuti Covid, al via le contestazioni del Fisco

Autodichiarazioni aiuti Covid, al via le contestazioni del Fisco

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Di Santacroce Benedetto, Lodoli Lorenzo

Partono le contestazioni delle Entrate sulla base degli incroci dei dati arrivati con la comunicazione degli aiuti Covid e quelli del Registro nazionale aiuti. Le autodichiarazioni Covid-19 fanno scattare i controlli dell’agenzia delle Entrate sugli aiuti di Stato ricevuti dalle imprese durante gli anni della pandemia. 

Sono numerosi i questionari dell’agenzia delle Entrate ricevuti dai contribuenti che nel periodo 2020-2022 hanno fruito degli aiuti di Stato e delle agevolazioni introdotte con la comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19», e successive modificazioni (cosiddetto temporary framework). 

L’incipit del controllo parte proprio dall’autodichiarazione che i soggetti beneficiari degli aiuti Covid rientranti nel cosiddetto «Regime Ombrello» (gli aiuti fiscali indicati nell’articolo 1 del Dm dell’11 dicembre 2021) hanno dovuto presentare all’agenzia delle Entrate entro il 31 gennaio 2023 (dopo alcuni rinvii causati dalle numerose criticità riscontrate) e nella quale hanno indicato gli aiuti fiscali ricevuti certificando che l’importo complessivo degli aiuti fruiti, cumulando anche i non fiscali (decontribuzione Sud), non avesse superato i massimali di cui alla Sezione 3.1 ovvero vi fossero le condizioni per fruire della Sezione 3.12 del Temporary framework. 

Nell’autodichiarazione andavano altresì indicati anche gli eventuali importi eccedenti i massimali previsti che i beneficiari intendevano volontariamente restituire o sottrarre da aiuti successivamente ricevuti. 

Gli uffici dell’agenzia delle Entrate, incrociando i dati indicati nell’autodichiarazione Covid presentata dal contribuente con quelli presenti sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, stanno notificando dei questionari per controllare se vi sia stato o meno il superamento dei massimali o se sussistevano le condizioni per beneficiare di alcune specifiche agevolazioni.  I controlli e le richieste sono effettivamente differenti.  In alcuni casi l’agenzia delle Entrate rileva un superamento dei massimali della Sezione 3.1 del Tf. 

Gli uffici, partendo da un controllo del Rna, rilevano che i massimali pro tempore della Sezione 3.1 sono stati superati e/o che il riversamento effettuato è insufficiente e chiedono tutta la documentazione relativa agli aiuti ricevuti ed i chiarimenti sui calcoli effettuati dal beneficiario. 

Sono contestazioni che vengono rivolte anche ai fruitori di aiuti del regime ombrello che hanno presentato l’autodichiarazione compilando il quadro ES (con cui si certificava che l’ammontare complessivo degli aiuti ricevuti non superava i limiti massimi consentiti di cui alla Sezione 3.1).  In altri casi dall’analisi delle autodichiarazioni emerge che il contribuente ha fruito degli aiuti individuali nell’ambito della Sezione 3.12 del Temporary framework. 

Questo in quanto ha allocato, con l’autodichiarazione, aiuti della Sezione 3.1 nella Sezione 3.12 essendoci disponibilità nel cosiddetto «periodo ammissibile». 

L’agenzia delle Entrate con i questionari sta chiedendo ai contribuenti tutta la documentazione a supporto (Autodichiarazione presentata, requisiti impresa unica, registri Iva anni oggetto di controllo, bilanci anni oggetto di controllo ecc.) al fine di verificare che i requisiti richiesti per accedere agli aiuti individuali nell’ambito della Sezione 3.12 siano stati rispettati. 

Un’ultima tipologia di controlli riguarda invece le condizioni del contribuente per poter usufruire del singolo aiuto Covid ricevuto. 

Anche in questo caso, partendo dall’autodichiarazione presentata dal beneficiario, l’agenzia delle Entrate intercetta gli aiuti fiscali ricevuti e notifica il questionario per verificare se vi fossero le condizioni soggettivi ed oggettive previste dalla singola norma per fruire dell’agevolazione.  Si pensi al credito d’imposta sui canoni di locazione (articolo 24 del Dl 34/2020) o al contributo a fondo perduto (articolo 25 del Dl 34/2020 o articolo 1 del Dl 41/2021) o ancora alle varie esenzioni Imu (articolo 78, commi 1 e 3, del Dl 104/2020).

Studio Santacroce & Partners


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