Rebus sanzioni sullo splafonamento

Rebus sanzioni sullo splafonamento

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Di Santacroce Benedetto, Lodoli Lorenzo

Il beneficiario degli aiuti dovrà dimostrare di aver operato correttamente sia con riguardo ai limiti della Sezione 3.1 che con riguardo alle condizioni della Sezione 3.12. Il contribuente che riceve il questionario deve riprendere tutta la documentazione e la due diligence che aveva predisposto, a suo tempo, per la presentazione dell’autodichiarazione. 

Per la Sezione 3.1 sarà poi necessario ricostruire tutti gli aiuti Covid-19 fruiti e vedere se rispetto a quanto risulta dal Registro nazionale degli aiuti di Stato non vi siano discrasie e se la ricostruzione ed i calcoli effettuati dagli uffici abbiano tenuto conto solo degli aiuti del Tf. Al riguardo si ricorda che nel calcolo da effettuare per il rispetto dei limiti della Sezione 3.1 non devono essere considerati (e quindi cumulati) gli aiuti ricevuti sul regolamento de minimis (regolamento n. 1407/2013) né quelli ricevuti sul regolamento generale di esenzione (regolamento 651/2014). 

Vi sono poi i questionari per la verifica delle condizioni per accedere alla Sezione 3.12 del TF. In tal caso l’impresa dovrà dimostrare, depositando tutta la documentazione a supporto, di aver rispettato le regole per usufruire di questa sezione: 

1. Gli aiuti soggetti a monitoraggio devono essere stati concessi entro il 3 giugno 2022; 

2. La verifica dei limiti deve considerare gli aiuti ricevuti come «impresa unica»; 

3. L’ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi registrati nel periodo di riferimento rilevante (compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021) – ovvero in un periodo ammissibile di almeno un mese in detto intervallo prescelto dal contribuente– deve essere inferiore di almeno il 30% rispetto al corrispondente periodo del 2019; 

4. L’intensità di aiuto non deve superare il 70% dei costi fissi non coperti sostenuti nel periodo sopra individuato salvo per piccole o micro imprese; 

5. Gli aiuti non possono essere cumulati con altri aiuti per gli stessi costi ammissibili.  Vi è infine un rischio sanzioni per splafonamenti contestati ed in caso di riversamenti non effettuati. Sul punto però vi sono alcune considerazioni da fare. 

Né la norma che ha introdotto il regime ombrello (articolo 1, commi da 13 a 15, del Dl 41/2021) né il Dm 11 dicembre 2021, con cui sono state definite le modalità di attuazione del regime ombrello e le modalità di restituzione degli aiuti, hanno in alcun modo previsto delle sanzioni in caso di non riversamento.  Allo stesso tempo è da evidenziare che il termine di scadenza per la presentazione dell’autodichiarazione è stata oggetto di numerosi rinvii proprio in considerazione delle numerose criticità che erano state sollevate (ed in parte rimaste insolute) tra cui il calcolo dei contribuiti ricevuti, la definizione di impresa unica, i ritardi e le incongruenze del Rna e la data di concessione degli aiuti di Stato Covid ai fini del calcolo dei massimali. Criticità che potrebbero aver indotto in errore il contribuente. 

In applicazione del principio di legalità (articolo 3 del Dlgs 472/1997) e sulla base delle regole previste per l’incertezza normativa (articolo 6 del Dlgs 472/1997) in caso di controlli con splafonamenti non “certificati” da parte del contribuente o splafonamenti indicati nell’autodichiarazione senza che vi sia stato il riversamento non vi dovrebbe essere l’applicazione di sanzioni. Il recupero dovrebbe riguardare solo le agevolazioni fruite in eccesso con i relativi interessi.

Studio Santacroce & Partners


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