Concordato biennale verso il termine per l’adesione, le risposte ai quesiti

Concordato biennale verso il termine per l’adesione, le risposte ai quesiti

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Di Mastromatteo Alessandro

Scade il 31 ottobre 2024 il termine per l’accesso al concordato preventivo biennale, ai contribuenti tenuti all’applicazione degli Isa o che applicano il regime dei forfettari per i quali non si verificano eventuali condizioni ostative. L’adesione alla proposta consente di pianificare la propria tassazione per un anno in via sperimentale (2024) per i forfetari e per due anni (2024 e 2025) per i contribuenti Isa. 

Inoltre, nei confronti di tutti i soggetti che aderiscono non potranno essere effettuati gli accertamenti previsti dall’articolo 39 del Dpr 600/1973 salvo che, in esito ad attività istruttorie dell’Amministrazione finanziaria, non si verifichi una causa di decadenza dal Cpb stesso. Ulteriori benefici riguardano i contribuenti che applicano gli Isa, che avranno diritto alle premialità specifiche del regime. 

L’adesione, invece, non ha alcun effetto ai fini Iva. 

La normativa di riferimento, contenuta nel Dlgs 13 del 12 febbraio 2024, come modificato dal Dlgs 108 del 5 agosto, ha trovato attuazione con i decreti del ministro dell’Economia e delle Finanze del 14 giugno 2024 di approvazione della metodologia di calcolo della proposta per i contribuenti Isa, e dal successivo datato 15 luglio 2024 di approvazione della metodologia di calcolo per i contribuenti forfetari. 

Il termine previsto per aderire al Cpb è perentorio, in quanto il legislatore, per il solo 2024, rinvia espressamente alla data del 31 ottobre, in deroga al termine ordinario del 31 luglio.  La data del 31 ottobre 2024 è quindi tassativa e, pertanto, ai fini dell’accettazione della proposta di Cpb non trova applicazione l’articolo 2, comma 7 del Dpr 322/1998 in base al quale sono valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine. 

Con la circolare 18/E del 17 settembre 2024 le Entrate, oltre a ripercorrere l’istituto, hanno fornito una serie di risposte, di assoluto interesse, ad alcuni dei quesiti formulati dalla stampa specializzata o da organismi rappresentativi di categorie di operatori economici. 

 

Le condizioni per l’accesso

Al Cpb possono accedere i contribuenti tenuti all’applicazione degli Isa o che applicano il regime dei forfetari per i quali non si verificano le condizioni ostative previste dal decreto 13/2024. 

Più in dettaglio, tali condizioni sono riconducibili in tre distinti raggruppamenti in ragione del periodo temporale cui sono riferibili: 

1) viene preclusa la possibilità di accedere al Cpb nei casi in cui ricorrono fattispecie che potrebbero essere considerate sintomatiche di situazioni di scarsa affidabilità tali da minare il presupposto essenziale della reciproca trasparenza tra contribuente e Fisco. In particolare, con riguardo agli ultimi tre periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato: 

a) presenza, di debiti maturati in anni precedenti riferiti a tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate o a debiti contributivi. Si tratta di debiti definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione. Possono comunque accedere al Cpb i contribuenti che, entro i termini previsti per aderire, abbiano estinto i predetti debiti in misura tale che l’ammontare complessivo del residuo dovuto, compresi interessi e sanzioni, risulti inferiore alla soglia di 5mila euro. Non concorrono alla determinazione della predetta soglia, i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione purché non ricorrano cause di decadenza dei relativi benefici; 

b) non aver presentato la dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell’obbligo a effettuare tale adempimento; 

c) aver ricevuto una condanna per uno dei reati tributari previsti dal Dlgs 74/2000, dall’articolo 2621 del Codice civile (false comunicazioni sociali), nonché dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del Codice penale (riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio) commessi negli ultimi tre periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato; 

2) con riguardo al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta: aver conseguito, nell’esercizio d’impresa o di arti e professioni, redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40 per cento del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o di arti e professioni (condizione prevista per i soli contribuenti Isa); 

3) con riguardo al primo periodo di imposta oggetto del concordato: 

• aver aderito al regime forfetario; 

• per le società o gli enti, essere stati interessati da operazioni di fusione, scissione, conferimento nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato, ovvero, nel caso di società o associazioni di cui all’articolo 5 del Dpr 917/1986 (di seguito Tuir), non essere state interessate da modifiche della compagine sociale (condizione prevista per i soli contribuenti Isa). 

 

Le modalità e i termini di adesione

L’agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti o dei loro intermediari, anche mediante l’utilizzo delle reti telematiche, appositi programmi informatici per l’acquisizione dei dati necessari per l’elaborazione della proposta di Cpb. Il contribuente può quindi aderire alla proposta formulata dall’Agenzia attraverso l’utilizzo dei programmi informatici resi disponibili. 

• I contribuenti forfettari possono compilare il quadro LM del modello direttamente tramite il servizio “RedditiOnline” oppure tramite l’applicativo della dichiarazione precompilata per definire il proprio reddito 2024 e valutare se aderire all’istituto. 

• I contribuenti Isa, invece, hanno a disposizione sul sito dell’Agenzia il software “Il tuo ISA 2024 CPB” per calcolare il proprio indice sintetico di affidabilità (Isa) e accedere alla proposta di Concordato preventivo biennale (Cpb). In entrambi i casi, la deadline per l’adesione per il primo anno di applicazione è fissata al 31 ottobre 2024.  Utilizzando il software, il contribuente può: 

a) inserire i dati necessari; 

b) clcolare la proposta di Concordato; 

c) accettare la proposta entro il 31 ottobre. 

 

Le risposte a quesiti

Nella tabella che segue, le principali risposte fornite a fronte dei quesiti formulati dalla stampa specializzata o da organismi rappresentativi di categorie di operatori economici.

OGGETTO

QUESITO RISPOSTA
Esercizio di più attività Vanno compilati due diversi modelli di CPB quando il contribuente esercita due attività, una di impresa ed una di lavoro autonomo, soggette entrambe ad Isa?

Se il contribuente le esercita entrambe, l'Agenzia formulerà due distinte proposte per le due diverse tipologie reddituali a cui il contribuente potrà aderire sia congiuntamente che individualmente.

 

Cambio di regime contabile Cosa succede se si passa da contabilità ordinaria a quella semplificata transitando dal regime di competenza a quello di cassa?

Il passaggio dal regime di competenza a quello di cassa e viceversa, durante i periodi d'imposta per i quali il contribuente ha aderito alla proposta di Cpb, non costituisce causa di decadenza: il Cpb, continua ad avere efficacia. 

 

Cessione di ramo d'azienda: cause di esclusione La cessione di azienda o di ramo d'azienda rientra tra le operazioni straordinarie che determinano l'esclusione dal Cpb?

Le operazioni di fusione, scissione, conferimento determinano la decadenza in quanto viene meno il diretto collegamento tra la proposta di concordato e la diversa capacità reddituale conseguente al nuovo assetto economico a seguito dell'operazione straordinaria. Analogamente va ritenuto (con decadenza dal Cpb) in presenza di cessione di ramo d'azienda.

 

Accettazione: termini In caso di dichiarazione per il periodo d'imposta 2023 già presentata, senza accettazione della proposta CPB, si può formalizzare successivamente l'adesione all'istituto, presentando una dichiarazione correttiva nei termini entro il 31 ottobre?  Nulla osta ad aderire alla proposta di concordato attraverso una dichiarazione correttiva nei termini presentata entro il 31 ottobre 2024, tenuto conto che, per il solo primo anno di applicazione dell'istituto, tale termine coincide con quello previsto per l'adesione al Cpb.
Contribuenti forfetari oltre il plafond Il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d'imposta in cui il contribuente supera il limite dei ricavi, maggiorato del 50 per cento (i.e. 150 mila euro). Se nel corso del 2024, vengono percepiti i ricavi o compensi superiori a 100mila euro ma inferiori a 150mila euro, si può optare per il regime opzionale di imposizione sostitutiva sul maggior reddito concordato? Sì, si può optare: se il regime forfetario cessa di avere applicazione per il superamento del limite di ricavi/compensi, si possono applicare le disposizioni correlate all'istituto del Cpb compresa quella di imposta sostitutiva sul maggior reddito.
Assenza di debiti per le società La condizione di assenza di debiti tributari d'importo complessivamente pari o superiori a 5mila euro, nel caso in cui sia interessata ad accedere al Cpb una società, deve essere rispettata anche dai relativi soci? Non è prevista l'estensione del rispetto dell'assenza di debiti tributari ai soci delle società eventualmente interessate al Cpb.

 

Studio Santacroce & Partners


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