Definizioni estensive di piattaforme di marketplace e utenti-venditori ai fini delle comunicazioni Dac 7: in linea con le Model Rules pubblicate dall’Ocse nel 2020, le informazioni che i gestori sono tenuti a trasmettere alle autorità fiscali, in relazione a vendite di beni e prestazioni di servizi concluse attraverso i loro siti e le loro app, devono ricomprendere tutti i dati del venditore in qualche modo acquisiti dalla piattaforma.
Nell’obbligo comunicativo rientrano anche le operazioni realizzate in maniera indiretta, senza quindi un contatto diretto tra venditori e acquirenti, nonché quelle in cui l’utente-venditore, anche se non registrato, utilizza il marketplace in base ad un rapporto contrattuale in essere con il gestore. Queste le due principali indicazioni ritraibili dal principio di diritto n. 3/E, pubblicato ieri 3 ottobre 2024, sulla base di alcuni quesiti ricevuti con una istanza di interpello.
Con cadenza annuale, e precisamente entro il 31 gennaio di ciascun anno con riferimento alla precedente annualità, i gestori di piattaforma (con alcuni casi di esclusione ed esonero) sono infatti tenuti a comunicare le informazioni connesse allo svolgimento delle attività di locazione di beni immobili, prestazione di servizi personali, vendita di beni e noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto al fine di percepire un corrispettivo, in relazione a venditori residenti in Italia o in un altro Stato membro dell’Unione europea o che forniscono servizi di locazione di beni immobili situati in Italia o in un altro Stato membro. La disciplina nazionale è contenuta nel decreto legislativo n. 32 del 2023, con cui è stata data attuazione alla Dac 7 di cui alla direttiva (UE) 2021/514, introducendo così lo scambio automatico obbligatorio delle informazioni comunicate dai gestori, entro i due mesi successivi alla fine del periodo al quale si riferiscono le informazioni.
Nelle comunicazioni devono essere indicate anche le operazioni che non risultano svolte direttamente dall’utente-venditore: si tratta delle ipotesi in cui le cessioni sono realizzate dal gestore in nome proprio e per conto del venditore, dove cioè utenti-venditori e utenti-acquirenti restano vicendevolmente anonimi.
Allo stesso modo, va letta in senso estensivo anche l’espressione normativa “registrato sulla piattaforma” con riferimento all’utente-venditore la comunicazione va resa quindi anche relativamente a utenti non iscritti con specifico account o profilo, ma comunque in relazione contrattuale con il gestore del marketplace stesso.
LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO |
La direttiva Ue La Direttiva (UE) 2021/514 del 22 marzo 2021 (c.d. DAC 7), per contrastare le frodi all'evasione e l'elusione fiscale facilitate dalla rapida digitalizzazione dell'economia ha modificato la Direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, impegnando gli Stati membri Ue ad adottare le misure necessarie affinché i gestori di piattaforme digitali acquisiscano e comunichino alle amministrazioni fiscali, al fine del successivo scambio di informazioni, una serie di dati sui venditori che si servono delle piattaforme.
La normativa italiana In Italia, è stata data attuazione alla Dac7 con il Dlgs 32/2023. Con il principio 3/2024 l'Agenzia fornisce la giusta interpretazione delle definizioni di "piattaforma" e di "venditore". |
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