Ravvedimento e concordato creano lo scudo sui controlli

Ravvedimento e concordato creano lo scudo sui controlli

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Di Santacroce Benedetto, Lodoli Lorenzo

La decadenza dal concordato preventivo biennale impedisce la sanatoria introdotta per gli anni dal 2018 al 2022 riaprendo i controlli dell’agenzia delle Entrate.  L’intervenuta decadenza dal concordato e il mancato perfezionamento del ravvedimento per decadenza dalla rateazione sono infatti due delle cause indicate nella legge di conversione del Dl 113/2024 (decreto Omnibus) che fanno perdere il beneficio dello scudo sui controlli per gli anni 2018-2022 a seguito del ravvedimento operoso speciale. 

Il comma 10 dell’articolo 2 quater del decreto infatti stabilisce che durante i periodi oggetto di sanatoria, se sono stati eseguiti il versamento in unica rata ovvero nel corso del regolare pagamento rateale del ravvedimento operoso speciale, le rettifiche del reddito d’impresa o di lavoro autonomo di cui all’articolo 39 del Dpr 600/1973 e quelle di cui all’ articolo 54, comma 2, secondo periodo, del Dpr 633/1972 sono precluse salvo il caso in cui vi sia stata l’intervenuta decadenza dal concordato preventivo biennale o vi sia stato il mancato perfezionamento del ravvedimento per decadenza dalla rateazione. Oltre ad alcune cause penali. 

Si ricorda infine che per mitigare la preclusione degli accertamenti è stato introdotto, per i soggetti Isa e per gli anni ravvedibili, un allungamento dei termini di accertamento sia per le imposte dirette che ai fini Iva (comma 14 dell’articolo 2 quater). 

È opportuno chiarire quali sono le cause di decadenza dal concordato preventivo biennale disciplinate nell’articolo 22 del Dlgs 13/2024. 

Si tratta di una serie di fattispecie ritenute potenzialmente sintomatiche di comportamenti poco affidabili da parte del contribuente. 

Costituiscono causa di decadenza l’emersione, a seguito di accertamento, di attività non dichiarate o l’inesistenza o l’indeducibilità di passività dichiarate per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati relativamente ai periodi di imposta oggetto di concordato o a quello precedente. Determina altresì la decadenza dal concordato, quale violazione di non lieve entità, la comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini Isa in misura tale da determinare un minor reddito o valore netto della produzione oggetto di concordato per un importo superiore al 30% o la constatazione di una fattispecie che integra uno dei reati tributari. 

Sarà pertanto necessario procedere con particolare attenzione alla compilazione della dichiarazione dei redditi con l’allegata comunicazione dei dati rilevanti ai fini Isa. 

Altre ipotesi di decadenza dal concordato preventivo sono: 

  • la presentazione di una dichiarazione dei redditi integrativa di cui all’articolo 2, comma 8, del Dpr 322/1998 con cui si determina una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l’accettazione della proposta di concordato; 

  • l’indicazione nella dichiarazione dei redditi di dati non corrispondenti a quanto comunicato dal contribuente in sede di definizione della proposta di concordato. 

L’agenzia delle Entrate con la circolare 18/E del 2024 chiarisce che le ultime due ipotesi sono causa di decadenza solo se determinano un minor reddito o valore netto della produzione oggetto di concordato per un importo superiore al 30 per cento. 

Altra causa è l’omesso versamento delle somme dovute a seguito di concordato. 

Alcune cause di decadenza non si attivano se il contribuente regolarizza la violazione con il ravvedimento operoso (articolo 22, comma 3) prima che le violazioni siano già constatate e purché non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza. 

Ricordiamo altresì che le cause di esclusione dal concordato, se verificate in costanza del medesimo, divengono anche cause di decadenza dallo stesso. Pertanto è necessario controllare la posizione debitoria del contribuente (articolo 10, comma 2). L’interessato infatti: 

  • non deve avere debiti per tributi amministrati dall’agenzia delle Entrate o debiti contributivi accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione. Il rispetto della condizione va verificata «con riferimento al periodo di imposta precedente a quelli a cui si riferisce la proposta» e pertanto al 31 dicembre 2023 per il biennio 2024-2025 (circolare 18/E del 2024); 

  • oppure, se sussistenti, li abbia estinti in modo tale che il debito residuo complessivo, compresi interessi e sanzioni, sia inferiore alla soglia di 5mila euro; i debiti oggetto di rateazione regolare o sospensione (giudiziale o amministrativa) non concorrono al citato limite, fino a decadenza dei relativi benefici. 

Altra causa di riapertura dei controlli è il mancato perfezionamento del ravvedimento per decadenza dalla rateizzazione. È previsto il versamento in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2025 o, entro la medesima data, della prima di 24 rate mensili (comma 8). Si decade dal piano di rateizzazione se una delle rate successive alla prima non è versata entro la scadenza della rata successiva. Si pensi alla quinta rata che scade il 31 agosto 2025 e che non viene versata entro la scadenza della rata successiva e cioè entro il 30 settembre 2025.

 

LE CAUSE DI DECADENZA

Accertamento di attività non dichiarate o inesistenza/ indeducibilità di passività dichiarate per importi superiori al 30% dei ricavi

Anni di imposta del concordato preventivo e anno precedente 

Dichiarazione integrativa con quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione rispetto al concordato preventivo

Anno precedente al biennio del concordato preventivo

Sono indicati, nella dichiarazione dei redditi, dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini delle definizione della proposta di concordato

Anno precedente al biennio del concordato preventivo

Violazioni constatate che integrano un reato tributario di cui al Dlgs 74/2000

Anni di imposta concordato preventivo

Comunicazione inesatta o incompleta dei dati ai fini ISA, determinando un minor reddito o valore netto della produzione oggetto del concordato per un importo superiore al 30%

Anni di imposta concordato preventivo ed anno precedente

Ipotesi in cui vengano meno o risulti l'insussistenza delle condizioni necessarie per accedere al concordato (articoli 10, comma 2 e 11 del Dlgs 13/2024)

Anni di imposta concordato preventivo ed anno precedente

Omesso versamento delle somme dovute a seguito delle attività di cui all'articolo 12, comma 2, del Dlgs 13/2024

Anni di imposta del concordato preventivo.

 

Il concordato preventivo biennale avviene su un reddito proposto dall'agenzia delle Entrate: il presupposto è l'applicazione degli Isa. Al contribuente si chiede di scommettere sul reddito del 2024 e 2025. L'eventuale maggior reddito dichiarato rispetto al concordato non sarà oggetto di tassazione.

 

Studio Santacroce & Partners


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