Iva, anche gli spedizionieri rispondono del debito extra Ue

Iva, anche gli spedizionieri rispondono del debito extra Ue

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Di Santacroce Benedetto, Abagnale Anna

La natura di diritto di confine conferita all’Iva all’atto dell’importazione è la scelta definitiva del legislatore della riforma, i cui effetti – soprattutto in termini di accertamento e recupero – saranno ben presto visibili. 

Contrariamente all’orientamento maggioritario dei giudici di legittimità, il Dlgs 141/2024 (si veda «Il Sole 24 Ore» del 4 ottobre) assimila l’Iva all’importazione al dazio, determinando una divergenza di trattamento, per molti versi significativa, rispetto all’imposta interna. 

Facendo, infatti, confluire l’imposta sul valore aggiunto tra i diritti doganali, e nello specifico, sistemando la stessa nei «diritti di confine» – insieme ai dazi, diritti di monopolio, le accise, e ogni altra imposta di consumo dovuta all’importazione a favore dello Stato – l’Iva perde alcuni tratti peculiari distintivi e viene assoggettata alle regole previste dalla normativa doganale per diversi aspetti, quali i) l’individuazione del debitore d’imposta o ii) l’estinzione dell’obbligazione tributaria. 

Quanto al primo punto, si considera che la responsabilità per il versamento dell’Iva all’importazione non è più solo dell’importatore, ma in solido anche del rappresentante doganale indiretto. 

Sicché, come per i dazi, anche per l’Iva del versamento dell’imposta, in primis, risponderà il dichiarante – ossia la persona che presenta la dichiarazione doganale – e in secondo luogo è debitore il soggetto per conto del quale è fatta la dichiarazione (applicazione dell’articolo 77 Codice doganale anche all’Iva – estensione della responsabilità solidale). Particolare attenzione, pertanto, deve essere prestata da chi assume la rappresentanza in dogana, primi tra tutti gli spedizionieri. 

Oltre a questa significativa novità, di notevole impatto pratico è l’applicazione all’Iva delle norme in materia di liquidazione e riscossione del tributo, la cui evasione in dogana determinerebbe, inoltre, distintamente dagli altri diritti evasi, la problematica della applicazione delle medesime sanzioni previste per i dazi (e quindi l’applicabilità dell’ipotesi di contrabbando in luogo delle sanzioni penali applicabili per l’Iva interna) ovvero della sua determinazione (contrariamente a quanto ritenuto dalla Cassazione, sentenza n. 24788/2023 che espressamente prevede che l’Iva all’importazione non deve essere calcolata all’interno delle soglie sanzionatorie non rappresentando un diritto di confine). 

Il tema, molto sentito sul piano giurisprudenziale, sembrerebbe essere taciuto sia dal legislatore nazionale nella relazione illustrativa al decreto sia dalle Dogane nella circolare 20/2024 («Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi») di commento. Il punto è che applicare all’Iva le stesse le sanzioni previste in caso di evasione dei dazi, come ad esempio il contrabbando ovvero le misure patrimoniali come la confisca doganale, potrebbe comportare una disparità di trattamento sproporzionata rispetto alle violazioni della medesima natura riguardanti le operazioni interne. 

L’ultima parola spetterà alla Consulta, la quale – come già commentato su queste pagine – dovrà valutare la legittimità costituzionale della norma di rinvio alle sanzioni previste sul piano doganale per le violazioni relative all’Iva all’importazione (articolo 70 del Dpr 633/1972) nella parte in cui non esclude l’applicazione della confisca doganale all’Iva all’importazione. 

Certamente questa scelta operata dal legislatore che porterà a delle dirette conseguenze sulle operazioni doganali che in questi giorni si stanno realizzando non trova, neppure, una sua piena giustificazione nelle norme unionali a cui si ispirano le norme interne che sono, proprio per quanto espresso dal legislatore, delle disposizioni complementari. Forse sul punto si potrebbe intervenire, subito, prevedendo normativamente un correttivo. 

Sui contenuti della riforma è intervenuto anche Roberto Alesse, direttore dell’agenzia delle Dogane e dei Monopoli: «Le nuove disposizioni rappresentano un risultato notevole dell’Amministrazione doganale e del ministero dell’Economia e delle Finanze per il raggiungimento del più ampio obiettivo di modernizzazione del Paese».

Studio Santacroce & Partners


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