Extraprofitti, imponibile al vaglio della Consulta

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Di Santacroce Benedetto, Lodoli Lorenzo

Nuovo rinvio alla Corte costituzionale del contributo di solidarietà 2023 sugli extraprofitti energetici per una supposta illegittimità della norma sia di tipo soggettivo che di calcolo della base imponibile. Si tratta del primo rinvio disposto da una corte di merito che colpisce il contributo di solidarietà introdotto dall’articolo 1, commi 115 e seguenti, della legge 197/2022 allineandosi, in tal modo, alle ordinanze 763/2024 e 766/2024 emesse dal Tar del Lazio. 

La Cgt di primo grado di Messina si è trovata a decidere su un ricorso proposto da una società che opera nel settore dei prodotti petroliferi che ha impugnato il silenzio-rifiuto all’istanza di rimborso che aveva presentato. La Corte con l’ordinanza 2183/2024, partendo dalla natura tributaria del contributo di solidarietà, ha sollevato la legittimità costituzionale della normativa in esame con riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione ritenendola in contrasto con i principi di uguaglianza, di proporzionalità e ragionevolezza e di solidarietà contributiva. 

In primo luogo, allineandosi alle ordinanze del Tar, rileva che l’articolo 1, commi 115 e seguenti, presenta una serie di criticità con riguardo al calcolo da effettuare per individuare la base imponibile.  Considerando che la base di calcolo del contributo (a cui applicare l’aliquota del 50%) è il risultato di un confronto fra il reddito Ires conseguito nel 2022 e la media dei redditi Ires dei quattro periodi d’imposta precedenti vi potrebbe essere il rischio che si possano includere, nella base di calcolo, voci che incrementano il reddito ma che non hanno alcun collegamento con l’extraprofitto collegato all’aumento dei prezzi. Si pensi alle plusvalenze collegate alle cessioni di partecipazioni oppure alle operazioni societarie relative a fondo rischi o ancora ad eventi collegati all’operatività straordinaria delle imprese. Tutte operazioni che possono portare ad un aumento del reddito ma che non hanno alcuna connessione con l’incremento dei prezzi dei prodotti energetici. 

Vi sono poi potenziali criticità rispetto al principio di capacità contributiva sempre con riferimento alla base imponibile. Le criticità emergono dal confronto che è necessario fare con i quattro periodi (2018-2021) perché il 2020 e (in parte) il 2021 hanno subito degli impatti Covid con la conseguenza che i possibili maggiori profitti realizzati nel 2022 non sono dovuti ad una maggiore capacità reddituale dell’operatore bensì alla “automatica” ri-espansione dei consumi energetici che si era contratta a causa della pandemia. Non andando pertanto a tassare una reale ed effettiva manifestazione di ricchezza. La Corte di giustizia di Messina infine rileva che il prelievo, pur istituito per l’anno 2023, va a colpire una manifestazione economica riferibile al 2022 incidendo, almeno per i mesi gennaio - aprile 2022, su una manifestazione di capacità contributiva già assoggettato al primo contributo sugli extraprofitti di cui all’articolo 37 del Dlgs 21/2022 senza che vi sia alcun correttivo con meccanismi di deducibilità del primo contributo. Violando in tal modo il principio di proporzionalità.  In ultimo la Corte sottolinea anche una criticità soggettiva che va ad incidere sul principio di uguaglianza.

Il prelievo, così come formulato, va a gravare indistintamente sull’intero settore energetico – senza alcuna distinzione sulla specificità dei destinatari - andando colpire non solo i produttori ma anche i cd distributori che (direttamente o indirettamente) acquistano il prodotto per poi rivenderlo e che pertanto non dovrebbero essere favoriti dall’aumento dei prezzi.

Studio Santacroce & Partners

 


 

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