Con il provvedimento del 18 settembre 2024, che segue il decreto Mef del 6 agosto 2024, l’agenzia delle Entrate ha approvato il modello, con le relative istruzioni, da utilizzare per richiedere il contributo a fondo perduto previsto per le spese riguardanti gli interventi edilizi detraibili al 70%.
Rientrano nel perimetro del bonus, introdotto dall’articolo 1, comma 2, del Dl 212/2023, le persone fisiche con un basso reddito e i condomini, nel caso di interventi che hanno raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori (Sal) non inferiore al 60% entro il 31 dicembre 2023. Il contributo è determinato in relazione alle spese agevolabili sostenute direttamente dal richiedente, ovvero, per gli interventi condominiali, imputate al medesimo, entro un limite massimo di spesa di 96mila euro.
In ogni caso, il contributo richiesto non può essere superiore al 30% delle spese ammesse al contributo e pertanto ha un importo massimo di 28.800 euro (cioè, il 30% di 96mila euro).
È previsto, inoltre, che la somma riconosciuta sarà corrisposta dall’agenzia delle Entrate con accredito diretto sul conto corrente bancario o postale indicato dal richiedente nell’istanza di accesso al bonus, nel limite delle risorse disponibili pari a 16.441.000 euro. Sotto il profilo operativo, la domanda va inviata entro il 31 ottobre 2024 direttamente dal richiedente o tramite un intermediario con delega alla consultazione del cassetto fiscale, tramite una procedura web messa a disposizione dall’Agenzia nell’area riservata del sito istituzionale.
Il contributo a fondo perduto si inserisce nel contesto delle agevolazioni fiscali per l’edilizia che negli anni hanno subìto numerose modifiche e rappresenta senz’altro una opportunità per chi ha effettuato lavori di riqualificazione.
Pertanto, considerato il termine perentorio dell’istanza, è fondamentale che i soggetti interessati si attivino tempestivamente al fine di non incorrere in alcuna decadenza con conseguente perdita del beneficio.
I requisiti
Il contributo in esame spetta in presenza di tutti i seguenti requisiti:
• il richiedente è una persona fisica che non agisce nell’esercizio di attività di impresa, arte o professione;
• il richiedente ha un reddito di riferimento per l’anno di imposta 2023 non superiore a 15mila euro;
• il richiedente ha sostenuto tra il 1° gennaio 2024 e il 31 ottobre 2024 spese relative agli interventi edilizi previsti all’articolo 119, comma 8-bis, primo periodo, del Dl 34/2020, detraibili dall’Irpef con percentuale del 70%. Il contributo può essere richiesto anche dai condomini, per gli interventi effettuati sull’unità immobiliare facente parte del condominio;
• gli interventi edilizi predetti sono stati effettuati sull’unità immobiliare per la quale si richiede il contributo e/o sulle parti comuni condominiali dell’edificio di cui tale unità immobiliare fa parte, sulla quale il richiedente ha titolo di possesso (proprietà o altro diritto reale di godimento) o di detenzione;
• gli interventi edilizi predetti devono aver raggiunto, alla data del 31 dicembre 2023, uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60%, asseverato e oggetto di opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito ai sensi dell’articolo 121, co. 1, lett. a) e b), del Dl 34/2020, debitamente comunicata nei termini previsti all’agenzia delle Entrate e accettata dal cessionario.
Il contributo non spetta se le spese in oggetto sono state sostenute nell’esercizio di attività di impresa, arte o professione. Inoltre, si evidenzia che nel caso in cui il soggetto in possesso dei requisiti sia deceduto prima della presentazione dell’istanza, ciascun erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell’immobile oggetto degli interventi edilizi può presentare l’istanza in relazione alla spesa agevolabile sostenuta dal de cuius e attribuita in quote uguali agli eredi.
La spesa agevolabile
L’importo della spesa agevolabile sostenuta, detraibile dall’Irpef con percentuale del 70% e ricondotta nei limiti massimi applicabili alle diverse tipologie di intervento edilizio, è calcolato considerando per ogni fattura relativa a tali interventi:
• gli importi pagati nel periodo ammissibile ai professionisti e alle imprese esecutrici degli interventi mediante bonifico bancario o postale (cosiddetto “bonifico parlante”) effettuato dal richiedente, dal de cuius o – limitatamente alla quota imputata in base ai millesimi attribuiti all’unità immobiliare – dal condominio;
• gli importi dell’eventuale sconto in fattura concesso nel periodo ammissibile dalle imprese esecutrici degli interventi, a fronte della cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione del 70%. In ogni caso, l’importo massimo della spesa agevolabile su cui determinare il contributo è fissato in 96mila euro, considerando la spesa complessivamente sostenuta dal richiedente e da eventuali altri soggetti aventi diritto.
Il contenuto dell’istanza
La compilazione dell’istanza richiede l’inserimento di una serie di dati, tra cui:
• il codice fiscale del richiedente;
• il codice fiscale del de cuius, nel caso in cui il richiedente sia un erede;
• il codice fiscale del legale rappresentante di chi chiede il contributo, nel caso in cui il beneficiario sia minore o interdetto;
• le dichiarazioni sul possesso dei requisiti per l’ottenimento del contributo a fondo perduto;
• il codice Iban identificativo del conto corrente bancario o postale intestato (o cointestato) dal richiedente, sul qual è richiesto l’accredito del contributo.
È consigliabile verificare preventivamente con il proprio istituto di credito la correttezza e validità dell’Iban stesso: errori su tale codice possono difatti provocare lo scarto della richiesta e l’impossibilità di ottenere il contributo. L’istanza, inoltre, contiene:
• un quadro A, per l’indicazione dei dati catastali identificativi dell’unità immobiliare oggetto di interventi edilizi per la quale si richiede il contributo. Si consiglia di prestare la massima attenzione dato che l’inesatta o incompleta indicazione dei dati in questione o il riporto di dati non aggiornati possono causare lo scarto dell’istanza stessa;
• un b, composto a sua volta da due sezioni: - la Sezione I, per l’indicazione dei dati dei soggetti di cui tenere conto ai fini della determinazione del reddito di riferimento che si ricorda deve essere pari o inferiore a 15.000 euro;
- la Sezione II, per l’indicazione delle spese sostenute, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 ottobre 2024, dal richiedente e/o dal de cuius e dagli eventuali ulteriori soggetti aventi diritto al contributo per l’unità immobiliare indicata nel suddetto quadro A e relative agli interventi edilizi per i quali spetta la detrazione (al lordo dell’eventuale sconto in fattura applicato dal prestatore a fronte della cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione). In relazione a tali spese occorre indicare anche la data del primo bonifico effettuato dal richiedente nel periodo ammissibile.
• un quadro C, per il riepilogo di dati indicati dal richiedente, necessari alla determinazione del contributo.
La modalità e il termine di presentazione dell’istanza
Dal punto di vista procedurale, la richiesta del contributo non richiede particolari formalità traducendosi in una semplice trasmissione dell’istanza da effettuare esclusivamente mediante una procedura web disponibile nell’area riservata del sito dell’agenzia delle Entrate, che curerà anche il processo di erogazione dei contributi stessi. L’istanza può essere presentata direttamente dal richiedente o tramite un intermediario (ad esempio, un commercialista o un Caf), delegato alla gestione del cassetto fiscale del richiedente.
Ciascun richiedente può presentare soltanto una richiesta di contributo in relazione alle spese sostenute per una sola unità immobiliare. Il termine ultimo per la trasmissione è fissato, come già detto, al giorno 31 ottobre 2024. In caso di errore, si consente al contribuente di presentare una nuova istanza, da inviare sempre tassativamente entro il 31 ottobre 2024, che va a sostituire integralmente l’istanza precedentemente trasmessa.
È possibile, inoltre, presentare una rinuncia all’istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contributo. 6I controlli dell’Agenzia Una volta inviata la domanda, l’agenzia delle Entrate procede alla verifica delle informazioni trasmesse e determina il contributo spettante.
In particolare, i controlli sono finalizzati ad individuare anomalie che possono determinare lo scarto delle richieste (ad esempio, tramite un servizio realizzato da PagoPa Spa verrà verificato che il conto corrente sul quale erogare il bonifico, identificato dal relativo codice Iban, sia intestato o cointestato al richiedente).
Ulteriori controlli sui dati dichiarati vengono effettuati anche dopo l’erogazione dei contributi.
Qualora il contributo riconosciuto sia considerato in tutto o in parte non spettante, l’agenzia delle Entrate procederà al relativo recupero in base alle disposizioni contenute nell’articolo 38-bis del Dpr 600/1973. È pertanto fondamentale essere in possesso di un set documentale accurato e completo da esibire a supporto dell’istanza presentata.
In ogni caso, è consentita la regolarizzazione spontanea da parte del contribuente, mediante restituzione dei contributi indebitamente percepiti.
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