Dopo la cooperative compliance in materia fiscale, l’Aeo (authorized economic operator) in materia doganale, anche per le accise il governo, dando attuazione alla delega fiscale, persegue la via della collaborazione e della qualifica soggettiva degli operatori affidabili. Questa una delle novità contenute nel Dlgs di riforma del particolare settore impositivo approvato il 15 ottobre dal Consiglio dei ministri.
Il provvedimento, inoltre, interviene con modifiche mirate per il settore dei prodotti energetici, del gas, degli alcoli e dei tabacchi agli scopi di semplificare gli adempimenti, di stimolare gli operatori a un utilizzo più massivo di prodotti green e di superare problemi interpretativi.
La riforma interviene in modo ampio sulla tassazione del gas naturale, riscrivendo l’articolo 26 del Tua (Testo unico accise) e, sul piano degli adempimenti prevedendo specifiche disposizioni. In questo settore di particolare interesse risulta: (1) la definizione per norma delle regole di tassazione del gas utilizzato per la cogenerazione per il quale viene previsto un incremento del parametro di riferimento da 0,194 a 0,211 kg/kWh; (2) la sostituzione della distinzione, ai fini delle aliquote applicabili, tra uso civile e industriale con la nuova distinzione tra utilizzo domestico e non domestico.
Questa nuova distinzione porta da una parte, all’applicazione dell’accisa in misura ridotta per alcune strutture quali , ad esempio, biblioteche, musei e cinema, e dall’altra, esclude dalla definizione di uso non domestico gli uffici delle imprese posti fuori degli stabilimenti, gli studi professionali e gli istituti d’istruzione; (3) l’applicazione di una nuova tempistica di pagamento dell’accisa che tenga meglio conto dell’utilizzo effettivo. La modifica per quanto riguarda i pagamenti interessa anche il settore dell’energia elettrica.
Per gli utilizzi del gas e dell’energia elettrica è importante la nuova definizione di usi promiscui che impone al consumatore che riceve il prodotto da un unico punto di consegna di comunicare, ai fini della tassazione, al fornitore i quantitativi di prodotto utilizzati nei differenti impieghi.
In materia di garanzie per quanto riguarda i prodotti energetici viene rivista la metodologia di determinazione e si impone all’operatore un nuovo obbligo di comunicazione ogni volta che il livello di garanzia da prestare aumenta.
Il riconoscimento di uno status soggettivo, anche ai fini dell’accisa, costituisce un’opportunità per le imprese che trattano prodotti soggetti alla particolare imposta. La previsione normativa, infatti, mutuando dal Cdu (Codice doganale dell’Unione) la positiva esperienza dell’operatore economico autorizzato, si prefigge l’obiettivo di fornire una più immediata identificazione tra gli operatori che permetta agli stessi di ridurre i propri oneri burocratici e di favorire la fluidità degli scambi commerciali sul territorio. Ampia è la platea di soggetti che potranno richiedere la qualifica di Soac (soggetto obbligato accreditato) - che avrà durata quadriennale - e che al fine di ottenere il riconoscimento della prevista affidabilità verranno valutati sulla base di cinque parametri: professionalità, organizzazione aziendale, solvibilità finanziaria, filiera di approvvigionamento e conformità alle prescrizioni fiscali. Un tema di particolare attenzione riguarda coloro che oggi sono esonerati dalla garanzia perché imprese di notoria solvibilità, per loro la scelta della qualifica Soac diverrà obbligatoria.
È chiaro che il legislatore dovrebbe prevedere un regime transitorio, ma per il futuro l’accesso alla riduzione della garanzia passerà solo dall’accreditamento.
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