Possibile emissione della nota di variazione in diminuzione oltre un anno dalla fattura originaria, per le operazioni in split payment. L’importante è che il corrispettivo non sia stato pagato e che il cessionario/committente non abbia optato per l’esigibilità dell’imposta anticipata.
Con il meccanismo dello split payment previsto dall’articolo 17-ter del decreto Iva, i cessionari/committenti destinatari di una fattura emessa in regime di scissione dei pagamenti, pur non assumendo la qualifica di debitori d’imposta, versano l’Iva loro addebitata nelle relative fatture, direttamente all’erario anziché al fornitore, scindendo quindi il pagamento del corrispettivo dal versamento della relativa imposta.
L’esigibilità dell’Iva è collegata al pagamento del corrispettivo, salva spontanea anticipazione da parte del cessionario/committente.
La risposta a interpello 210/2024 delle Entrate ricorda che con lo split payment l’esigibilità differita dell’imposta collegata al pagamento del corrispettivo comporta che, in caso di mancato pagamento in tutto o in parte dello stesso, l’imposta non diviene esigibile in tutto o in parte, benché l’operazione sia stata fatturata.
In tale ipotesi, occorre effettuare nei registri Iva opportune rettifiche, apportando le necessarie annotazioni in diminuzione. Data l’esigibilità dell’Iva al momento del pagamento, infatti, non trova applicazione il cosiddetto principio di cartolarità dell’imposta previsto dall’articolo 21, comma 7 del decreto Iva, secondo cui se il cedente o prestatore indica nella fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte relative in misura superiore a quella reale, l’imposta è dovuta per l’intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura.
La variazione operata dal cedente/prestatore assume, conseguentemente, una funzione sostanzialmente contabile, nel senso che è sufficiente effettuare nei registri Iva le opportune rettifiche, previa emissione della nota di variazione, nonostante sia decorso l’anno dall’emissione della fattura, trattandosi di una rettifica apportata ad un’Iva che non è confluita nella liquidazione periodica del fornitore, fermo restando che il cessionario/committente non si sia avvalso della facoltà di anticipare, nonostante il mancato versamento del corrispettivo, l’esigibilità dell’imposta al momento della ricezione della fattura o al momento della registrazione della medesima.
Diversamente, infatti, tornerebbero applicabili i limiti temporali disposti dal comma 3, articolo 26. Anche il cessionario/committente, non avendo optato per l’anticipazione dell’esigibilità dell’imposta, dovrà limitarsi a stornare contabilmente l’operazione senza effetti sostanziali sulla liquidazione periodica Iva.
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