La comunicazione Cbam sulle emissioni, corsa a cercare le informazioni

La comunicazione Cbam sulle emissioni, corsa a cercare le informazioni

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Di Santacroce Benedetto, Milani Ludovica Clara

Per l’appuntamento del 31 ottobre della comunicazione Cbam (Carbon border adjustment mechanism, ossia il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere) si stringono i tempi per reperire, ove non disponibili, i dati delle emissioni effettive e se non disponibili per dimostrare in modo effettivo di aver fatto tutto il possibile per reperirli.

Questo effetto deriva da due ultime posizioni prese il 9 ottobre dal Mase e dalla Commissione europea.  In effetti, dal 31 ottobre per la merce soggetta al regolamento Ue 2023/956 (regolamento Cbam) non è più possibile avvalersi dei valori di default pubblicati dalla Commissione europea per dichiarare, con cadenza trimestrale, le emissioni di carbonio incorporate nei beni. 

Gli importatori, per poter adempiere agli obblighi di rendicontazione trimestrale per il periodo transitorio dovranno essere in possesso dei dati reali delle emissioni di carbonio rilasciate dagli impianti situati nei Paesi terzi.  Secondo il regolamento Cbam, è l’operatore unionale ad essere responsabile dei dati. Di conseguenza, gli importatori devono assicurarsi di ricevere anzidette informazioni entro il termine di presentazione delle dichiarazioni trimestrali e verificarne l’accuratezza.  Sotto il profilo operativo, possono sorgere, per il dichiarante, difficoltà nel reperire gli anzidetti dati, sia perché, di fatto, il fornitore potrebbe a sua volta non esserne in possesso, laddove il processo di produzione riguardi «complex goods» o categorie di beni aggregati, sia perché potrebbero tali dati non essere completi. 

Sulla base di quanto premesso, la Commissione Ue, nel duplice obiettivo, da una parte, di rimarcare tale impegno dichiarativo gravante sull’importatore e, dall’altra, di venire incontro alle tante perplessità manifestate da parte di operatori, consulenti e associazioni di categoria, ha pubblicato sul proprio sito, in data 8 agosto 2024, le Faq in tema Cbam, tra le quali con la n.74 ha chiarito che, in assenza di dati reali relativi alle emissioni, l’importatore mantiene quantomeno l’onere di dimostrare di aver compiuto «tutti gli sforzi ragionevoli» per ottenerli; soltanto se tali dati non possano essere acquisiti, è ancora consentito l’utilizzo dei valori predefiniti. 

Sempre sul punto, il Mase (ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica), con un’interessante risposta pienamente in linea con quanto statuito dalla Commissione europea, aveva chiarito che, come previsto dall’articolo 3 del regolamento di esecuzione (Ue) 2023/1773, rubricato «Obblighi di comunicazione dei dichiaranti», laddove questi ultimi non siano in possesso dei dati delle emissioni effettive, dovranno compiere tutti gli sforzi possibili per ottenere, dai loro fornitori o dai produttori di merci Cbam dei Paesi terzi, i dati relativi alle emissioni effettuate. Al contrario, ove non riescano a reperire tali dati, dovranno dimostrare di aver compiuto tutti gli sforzi necessari.  In data 9 ottobre 2024, lo stesso Mase ha tracciato nuovi aggiornamenti sul tema, pubblicando alcune istruzioni compilative della relazione Cbam trimestrale ove difettino i valori reali condivisi dai fabbricanti extra Ue («actual data»). 

Queste stesse novità sono state, in breve tempo, superate dalla Commissione europea, intervenuta sul punto con alcune modifiche al registro Cbam transitorio nonché al manuale d’uso.  Quando il dichiarante Cbam non è in possesso dei dati reali, dovrà selezionare, nella parte relativa alle «emissioni dirette», entro il campo «tipo di determinazione» la voce «actual data not available». In tal modo si avrà una compilazione automatica, valorizzata con «0», entro i campi «Tipo di metodologia di comunicazione applicabile» e «Specifiche emissioni (dirette) incorporate». 

Nel campo «Metodologia di comunicazione applicabile» occorrerà indicare le motivazioni che giustifichino l’assenza e la non conoscibilità attuale dei dati reali e nella sezione «Supplementary», caricare i documenti giustificativi.

Studio Santacroce & Partners


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