Dogane: sanzioni calcolate tra dichiarato e accertato

Dogane: sanzioni calcolate tra dichiarato e accertato

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Di Santacroce Benedetto

Per i controlli doganali in linea regole più chiare per la determinazione dei diritti dovuti e per il calcolo delle soglie per l’applicazione delle sanzioni penali e amministrative. 

L’agenzia delle Dogane e Monopoli (Adm) con la circolare 22/2024, rispondendo con tempestività ad alcuni dubbi sorti alla luce delle nuove disposizioni nazionali complementari del Codice dell’Unione (Dnc), entrate in vigore il 4 ottobre scorso, interviene fornendo precise istruzioni agli uffici sulle regole da seguire, in caso di contestazione, per individuare le sanzioni eventualmente applicabili. 

In particolare, Adm chiarisce, anche alla luce della sentenza 25509/2020 della Cassazione, come gli uffici devono comportarsi in presenza di una unica dichiarazione contenente cumulativamente più partite di merci. 

In primo luogo, allo scopo di determinare gli effettivi diritti dovuti (vale a dire la differenza tra i diritti accertati e quelli dichiarati) l’ufficio deve verificare se i diritti di confine dovuti a seguito dell’accertamento superi o meno, il valore complessivo dei diritti di confine dichiarati e liquidati dalla parte. Questo calcolo deve essere effettuato algebricamente tenendo conto degli eventuali saldi positivi e negativi che scaturiscono dall’accertamento. Esemplificando, se il dichiarato, in euro, tra dazi (20mila) e Iva (60mila) sia pari a 80mila e l’accertato tra dazi (32mila) e Iva (49mila) sia pari a 81mila: la differenza dei dazi dovuti sarà pari a mille euro. 

Dall’esempio riprodotto la differenza positiva determinata di mille euro di dazi darà luogo all’applicazione di una sanzione amministrativa. Nel caso in cui dal calcolo fosse scaturita una differenza superiore a 10mila euro la sanzione applicabile sarebbe quella penale del contrabbando per infedele dichiarazione (articolo 79 del Dnc). 

Inoltre, nel caso in cui dal calcolo complessivo dovesse scaturire una differenza negativa ovvero quando i diritti complessivamente dovuti siano pari o inferiori a quelli dichiarati si renderebbe applicabile, non la sanzione dal 100 al 200% dei diritti dovuti, ma la sanzione, di cui all’articolo 96, comma 4, delle Dnc da 150 a mille euro.  Infine, nella determinazione della sanzione amministrativa bisognerà applicare, in presenza di più singoli dichiarati in un’unica dichiarazione, se più favorevole all’operatore, in luogo del cumulo materiale, il cumulo giuridico di cui all’articolo 12 del Dlgs 472/97.  Ulteriore precisazione di particolare interesse riguarda il rapporto tra la possibilità offerta dall’articolo 112 delle Dnc per estinguere il reato di contrabbando punito con la sola multa e l’ipotesi di applicazione della conseguente confisca. 

Per quanto riguarda il contrabbando punito con la sola multa (in assenza delle circostanze aggravanti di cui all’articolo 88, comma 2 delle Dnc), la circolare sottolinea che il contribuente può, ancor prima che venga constatato, utilizzare il ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del Dlgs 472/97 ovvero in caso di emanazione dell’atto di accertamento, provvedere all’estinzione del reato in base all’articolo 112 delle Dnc. 

Sul piano della confisca, misura patrimoniale connessa alla commissione del reato, bisogna sottolineare che l’articolo 112 non la esclude in termini assoluti. È per questo che l’Agenzia sottolinea che in caso di estinzione ex articolo 112 delle Dnc si rendono applicabili, alla specifica ipotesi, le esimenti di cui all’articolo 96 comma 9 delle Dnc.

Studio Santacroce & Partners


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