Forfettari, la fattura semplificata sarà più ampia

Forfettari, la fattura semplificata sarà più ampia

CONDIVIDI SU

Di Santacroce Benedetto, Abagnale Anna

Il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva le nuove regole Iva per le piccole imprese, in recepimento della direttiva (Ue) 2022/542. Dal 1° gennaio, pertanto, accanto al regime forfetario nazionale (articolo 1, commi 54-89, della legge 190/2014), la cui soglia di operatività è fissata all’importo massimo di 85mila euro per ogni Paese Ue, troverà applicazione il «regime transfrontaliero di franchigia», disciplinato al nuovo Titolo V-ter, articoli 70-terdecies e successivi, del decreto Iva. E tra le altre novità, non di poco conto sul piano della semplificazione degli adempimenti, consente ai forfettari di emettere la fattura semplificata anche oltre il limite di 100 euro previsto dal comma 1 dell’articolo 21-bis del Dpr 633/1972. 

L’intervento normativo si muove su due piani, uno domestico, che interessa solo i soggetti stabili in uno Stato membro e uno transfrontaliero, che consente l’applicazione del regime speciale da parte delle piccole imprese in uno o più Stati membri in cui sono stabilite. 

Entrando più nel dettaglio, il decreto va a integrare l’articolo 1, comma 57, lettera b), legge 190/2014 che, per quanto riguarda i soggetti non stabiliti in Italia, prevede l’applicabilità del regime forfettario solo per i residenti in altri Paese Ue o in uno Stato aderente all’accordo sullo spazio economico Ue e che producono nel territorio dello Stato redditi che costituiscono il 75% del reddito complessivamente prodotto.

In base alla modifica normativa, i soggetti Ue, invece, se ai fini della tassazione del reddito continueranno ad applicare il regime forfettario nazionale, ai fini Iva applicheranno il regime Iva transfrontaliero di cui al nuovo titolo V-ter del Dpr 633/1972, che rappresenta appunto il cuore della riforma. 

Come precisato nella relazione illustrativa al decreto, sono introdotte delle condizioni precise affinché ad un soggetto Ue possa applicarsi il regime di franchigia in Italia, ossia, sul piano soggettivo, deve trattarsi di soggetto passivo, persona fisica, stabilito in un altro Paese Ue; sul piano oggettivo, deve:

i) notificare al proprio Paese di stabilimento l’intenzione di avvalersi del regime di franchigia in Italia;

ii) avere un volume d’affari annuo nell’Ue non superiore a 100 mila euro nell’anno precedente e in quello in corso;

iii) avere un volume d’affari annuo realizzato in Italia non superiore a 85.000 euro;

iv) avere un numero identificativo «Ex» nello Stato di stabilimento. 

In via speculare, anche il soggetto stabilito in Italia, che intenda avvalersi del regime di franchigia in un altro Stato Ue deve rispettare (a grandi linee) le medesime condizioni. Ad esempio, sembrerebbe che non tutti gli Stati abbiano come condizione di accesso al regime il fatto che il soggetto richiedente sia una persona fisica, come invece richiesto dall’Italia. 

L’ulteriore importante novità introdotta dal decreto riguarda la territorialità degli eventi in streaming. In breve, il nuovo articolo 7-quinquies del Dpr 633/1972 prevederà che l’accesso all’evento erogato in modalità on line a favore del committente non soggetto passivo è soggetto a tassazione nel Paese in cui questo è stabilito; diversamente, quando il committente è un soggetto passivo tornano ad applicarsi le regole generali di territorialità previste dall’articolo 7-ter, comma 1, lettera a), del Dpr 633/72, sicché la tassazione è nel Paese del committente.

Studio Santacroce & Partners


 Per tornare alla sezione articoli

}