Lo sdoganamento centralizzato per i soggetti Aeo (operatore economico autorizzato) si arricchisce di due importanti tasselli operativi che consentiranno alle imprese tra il 31 dicembre 2024 (per l’export) e il 2 giugno 2025 (per l’import) di gestire le operazioni da e verso Paesi terzi da un unico Stato membro anche se le merci arrivano e partono da Stati membri diversi.
In particolare, l’agenzia delle Dogane e dei monopoli con la circolare 23/D/2024 e con l’avviso n 657914/2024 ha, rispettivamente (i) fornito le istruzioni per la presentazione dell’istanza per ottenere la specifica autorizzazione e (ii) informato le imprese interessate che il 4 novembre saranno disponibili nell’area riservata del sito di Adm il manuale operativo, i tracciati e la documentazione per l’avvio dello sdoganamento centralizzato all’import (Centralised clearance for import - Cci) nel nostro Paese.
Lo sdoganamento centralizzato è una delle semplificazioni a più alto potenziale in termini di ottimizzazione logistica e velocizzazione degli sdoganamenti: previsto dall’articolo 179 del Codice doganale dell’Unione, consente di centralizzare tutte le dichiarazioni doganali presso un unico ufficio mentre le merci potranno essere presentate in un ufficio diverso, anche in un altro Stato membro della UE.
Più in dettaglio la circolare 23/D/2024, definisce in modo puntuale la procedura del rilascio dell’autorizzazione e chiarisce le modalità per la riscossione del dazio e delle imposte nazionali (Iva e Accise). Sotto questo ultimo profilo è di interesse che nel corso della procedura di autorizzazione lo Stato in cui vengono presentate le merci e nel quale vengono riscossi i tributi nazionali richiede all’operatore di nominarsi un rappresentante fiscale o un’identificazione diretta.
Inoltre, l’avviso di Adm rende noto il superamento dei test di conformità, ultima fase necessaria per giungere, in data successiva, all’attivazione del servizio. Inizialmente, il Cci sarà disponibile solo per le operazioni previste per la Fase 1 del progetto: dichiarazioni doganali normali, semplificate e complementari per i regimi dell’immissione in libera pratica, del perfezionamento attivo e dell’uso finale. Le altre tipologie di dichiarazione (tra cui le dichiarazioni relative a merci sottoposte ad accisa) sono rinviate alla Fase 2, il cui completamento è previsto per il 2 giugno 2025.
Dal momento dell’attivazione del servizio, le dogane italiane potranno operare sia come Supervising customs office (Sco: ufficio al quale vengono inviate le dichiarazioni doganali corrispondenti a merci presentate in altro ufficio) sia come Presentation customs office (Pco: ufficio nel quale sono presentate le merci a fronte di dichiarazioni inviate dal dichiarante ad altro ufficio).
Al momento, il Cci Fase 1 è stato attivato solo in otto Stati membri (Bulgaria, Estonia, Spagna, Lussemburgo, Lettonia, Lituania, Polonia e Romania). Spicca l’assenza, oltre dell’Italia, di alcuni tra i Paesi a più alto traffico di merci in arrivo (Paesi Bassi, Belgio e Germania innanzitutto).
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