Piattaforme online tenute al pagamento dell’Iva, in qualità di fornitori presunti, sui servizi di alloggio a breve termine e di trasporto di passeggeri quando prestati da persone non soggetti passivi di imposta o da chi si avvale del regime speciale per le piccole imprese; fatturazione elettronica transfrontaliera e sistemi di rendicontazione digitale; sportello unico per la registrazioni Iva: il pacchetto Vida (Vat in the digital age), su cui è stato raggiunto l’accordo politico nel corso della riunione del Consiglio Ecofin del 5 novembre, sarà ora sottoposto nuovamente all’approvazione del Parlamento europeo, alla luce delle modifiche apportate rispetto al testo originariamente licenziato dal Consiglio l’8 dicembre 2022, per poi entrare in vigore, presumibilmente all’inizio del 2025, decorsi venti giorni dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
La proposta di direttiva calendarizza in maniera puntuale l’entrata a regime delle diverse misure dettando anche le tempistiche di adeguamento delle normative nazionali.
Economia delle piattaforme
Le locazioni di alloggi a breve termine, da intendersi come quelle di durata non superiore a trenta giorni, e il trasporto di passeggeri su strada, quando realizzati attraverso una piattaforma di marketplace che facilita l’incontro di domanda e offerta, hanno determinato rischi di distorsione della concorrenza nel momento in cui i fornitori di servizi risultano essere soggetti privati non Iva o contribuenti che operano con il regime speciale delle piccole imprese.
Il mancato assoggettamento a imposta delle prestazioni rese da tali fornitori attraverso le piattaforme ha causato infatti, nel tempo, la mancata riscossione di notevoli importi a titolo di Iva, determinando una concorrenza sleale per i prestatori di servizi tradizionali. Per questo è stato ritenuto opportuno rendere i gestori delle piattaforme digitali, per tali servizi di alloggio e trasporto, responsabili della riscossione e del versamento dell’imposta, quando il fornitore effettivo non comunichi il proprio numero di identificazione Iva dichiarando altresì al gestore del marketplace l’intenzione di addebitare l’imposta. Dal 1° luglio 2028, l’opzione per l’applicazione del nuovo regime è facoltativa per gli Stati membri, che potrebbero decidere la non operatività del nuovo quadro normativo informando il comitato Iva. La regola del fornitore presunto diventerà comunque obbligatoria dal 1° luglio 2030.
Fatturazione elettronica e Drr
Dall’entrata in vigore della nuova direttiva Iva, gli Stati membri sono legittimati a imporre l’utilizzo della fatturazione elettronica per le transazioni nazionali, senza necessità di richiedere l’approvazione preventiva della Commissione europea. Analogamente, con la stessa decorrenza, non sarà più necessaria l’accettazione del destinatario per inviargli validamente e-fatture. Dal 1° luglio 2030, inoltre, viene modificata la nozione di fattura elettronica, come quella emessa, trasmessa e ricevuta in un formato elettronico strutturato.
Tutte le transazioni intra-UE dovranno essere documentate con e-fattura, con emissione entro dieci gironi dall’evento imponibile, attivandosi con la stessa decorrenza l’obbligo dei Digital reporting requirements – Drr e cioè di comunicazione digitale per le vendite e gli acquisti B2B all’interno dell’UE di beni e servizi soggetti all’obbligo di inversione contabile, con l’obbligo per i venditori di comunicare i dati delle fatture al momento dell’emissione e un termine di comunicazione prorogato di cinque giorni per le autofatturazioni e gli acquisti.
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