L'Iva all'importazione è per previsione di legge un diritto di confine, con conseguenze sia sul piano del dibito sia su quello della sanzione. Nell'ambito della riforma del sistema doganale (Dlgs 26 settembre 2024, n. 141 sulle Dnc, Disposizioni nazionali complementari al Codice doganale Ue, Cdu), tale imposta assume connotati peculiari nelle operazioni di importazione, che, avvicinandola al dazio, la allontanano dall'Iva interna e unionale. Confluendo tra i diritti doganali e nello specifico nei diritti di confine - assieme a dazi, diritti di monopolio, accise ed ogni altra imposta di consumo dovuta all'importazione a favore dello Stato - l'Iva all'importazione segue le regole della normativa su:
- individuazione del debitore di imposta;
- estinzione dell'obbligazione tributaria.
Quanto al primo punto, si considera che la responsabiltà per il versamento dell'Iva all'importazione non è più solo dell'importatore, ma in solido anche del rappresentante doganale indiretto. Sicché, come per i dazi, anche per l'Iva, del versamento dell'imposta, in primisi, risponderà il dichiarante - ossia la persona che presenta la dichirazione doganale - e in secondo luogo è debitore il soggetto per conto del quale è fatta la dichiarazione (applicazione dell'articolo 77 del Cdu anche all'Iva - estensione della responsabilità solidale). Particolare attenzione, pertanto, va prestata da chi assume per la rappresentanza in dogana, primi tra tutti gli spedizionieri.
Oltre a questa significativa novità, di notevole impatto pratico è l'applicazione all'Iva delle norme in materia di accertamento, liquidazione e riscossione del tributo.
Tutto ciò sembrerebbe avvalorare l'applicazione delle sanzioni doganali alle violazioni relative all'Iva all'importazione, estensione già prevista dall'articolo 70 del Decreto Iva, che il legislatore della riforma non si è curato di modificare. Eppure, la questione non sembra di scarso rilievo, dato che sul vecchio testo dell'articolo 34 del Tuld si era sviluppato un profondo conflitto giurisprudenziale che ha visto contrapposte due tesi:
1- quella che, qualificando l'Iva all'importazione come diritto di confine, conclude che la sua evasione integra il reato di contrabbando ex articolo 292 del Tuld (Cassazione, sentenza 4978/2022);
2- quella che, partendo dal presupposto di fondo che l'Iva all'importazione non sia assimilabile a un dazio doganale (ma per sua natura, la stessa è incardinata nel sistema generale dell'Iva), in caso di evasione in dogana, ritiene non applicabili le sanzioni previste per i dazi e che, comunque, non andrebbe estesa all'Iva la confisca quale misura di sicurezza patrimoniale prevista sul piano doganale (ma non interno) in cumulo con le sazioni amministrative pecunarie (da ultima, si veda l'ordinananza interlocutoria n. 18284/2024 delle Sezioni unite della Cassazione).
La questione sulle sanzioni resta dunque aperta, in attesa della pronuncia della Consulta sulla costituzionalità di tale norma.
Non lascia alcun dubbio, invece, l'articolo 96, comma 1, lettera b delle Dns sylla non cumulabilità dei diritti di confine evasi ai fini della determinazione della soglia di evasione di 10.000 euro, oltrela quale scatta la sanzione amministrativa dal 100 al 200% dei diritti dovuti. A tal fine, dunque, l'Iva all'importazione va considerata distintamente dai dazi.
Al di là delle criticità sul piano sanzionatorio, l'esplicita equiparazione dell'Iva in dogana ai dazi deve essere soggetta quantomeno ad una lettura restrittiba. Per cui se, per esempio, l'imposta condivide coi dazi il fatto di trarre origine dallo stesso fatto generatore, rimane da questo distinto in termini di territorialità: come ricorda una recente sentenza della Cgue, per l'Iva la territorialità resta ancorata al Paese del consumo, che potrebbe non coincidere con lo Stato in cui sorge l'obbligazione doganale (sentenza C-791/22).
Tale considerazione parrebbe rispettata nella riforma quanto meno per i regimi sospensivi - regime 42 e deposito Iva - per i quali il legislatore ha lasciato fuori l'Iva dal concetto di diritto di confine.
Per tornare alla sezione articoli