Non sempre l'Iva costituisce diritto di confine. Ciò impone una riflessione sulle procedure da seguire per realizzare un'importazione. In effetti, l'Iva all'importazione non è inclusa nei diritti di confine se si opera in regime 42 (con trasferimento dei beni in altro Stato membro) o in regime 45 (con trasferimenti dei beni in un deposito Iva).
In deroga all'assimilazione prevista in via generale, l'articolo 27, comma 2 delle Dnc (Dlgs 141/2024) prevede che l'Iva non costituisce diritto di confine quando:
- le merci sono introdotte in Italia in libera pratica, senza assolvimento dell'Iva, in quanto destinate alla successiva immissione in consumo in un altro Paese Ue (regime 42);
- le merci sono introdotte in Italia in libera pratica, senza assolvimento dell'Iva, in quanto vincolate a un regime di deposito diverso dal deposito doganale, cioè introdotte in un deposito Iva (regime 45).
In entrambi i casi, l'immissione in libera pratica dei beni in Italia comporta che sono dovuti i dazi e fli altri oneri all'importazione, ma l'Iva resta "sospesa", in quanto assolta nel Paese in cui i beni vengono inviati a seguito della cessione intraUe (per il regime 42) o al momento dell'estrazione dei beni dal deposito Iva (per il regime 45).
Sul tema, l'Adm (circolare n. 20/2024) ha ritenuto opportuno chiarire che il regime di deroga viene meno, per cui l'Iva torna ad essere considerata come diritto di confine, allorquando si verifica un'irregolare introduzione in consumo della merce in Italia, e cioè:
- non è dimostrata l'immissione in consumo nell'altro Stato membro e non vi siano le prove dell'uscita della merce dal territorio italiano, in riferimento al regime 42;
- la merce non è presa in carico nella contabilità del deposito Iva.
Le Dnc entrano poi nel merito dei presupposti di validità del regime 42, introducendo una cauzione pari all'importo di Iva sospesa nelle ipotesi di maggiore rischio. Le operazioni di importazione in regime 42, già vincolate dal 2017 all'adempimento di puntuali obblighi informativi dell'importatore - sul numero di identificazione Iva del cessionario stabilito nello Stato Ue di destinazione (obbligatorio per ogni operazione) e sulla documentazione comprovante l'effettivo trasferimento dei beni in un altro Stato Ue (a richiesta dell'Adm) - sono ora soggette a cauzione. Questa, tuttavia, non è prevista in via automatica per tutti gli operagtori ma deve essere rilasciata su richiesta dell'autorità doganale e viene incamerata in due occasioni:
- la documentazione richiesta non previene entro un termine ragionevole (45 giorni secondo la relazione illustratIva al decreto);
- la documentazione non è ritenuta comprovante l'effettivo trasferimento delle merci oggetto dell'importazione nell'altro Stato Ue.
Come già previsto per i depositi Iva, non sono tenuti alla cauzione i soggetti Aeo e quelli esonerati ex articolo 51 delle Dnc.
Per tornare alla sezione articoli