La riforma doganale, nella sua profonda revisione delle sanzioni amministrative, tenta di attuare i principi di effettività, proporzionalità e dissuasività stabiliti dall'articolo 42 del Codice doganale dell'Unione (Cdu): le sanzioni non devono eccedere il necessario per conseguire gli obiettivi e devono tenere conto di natura e gravità dell'infrazione.
L'articolo 96 delle Disposizioni nazionali complementari al Cdu (Dnc) disciplina le sanzioni amministrative per le violazioni doganali, prevedendo attenuanti per ridurle e lasciando un varco a deroghe sulle confische per violazioni non gravi.
L'articolo 96, riprendendo gli articoli 295-bis e 303 del previgente Tuld rispettivamente relativi alle violazioni di lieve entità e agli altri illeciti amministrativi, al comma 1 punisce con la sanzione amministrativa dal 100 al 200% dei diritti di confine dovuti, e comunque in misura non inferiore a 2.000 euro. Per le violazioni di cui all'articolo 79, la misura non è inferiore a 1.000 euro e si applica a chiunque commette contrabbando per omessa o infedele dichiaraizone (articolo 78-79) e quelle più specifiche previste dagli articoli da 80 a 83.
La norma va letta in coerenza con la struttura delle sanzioni penali: un illecito amministrativo si configura ogniqualvolta non ricorra una ipotesi di contrabbando aggravato (articolo 88) o l'importo dei diritti di confine evaso sia sotto i 10.000 euro.
Rispetto al passato, non può non evidenziarsi che una riduzione delle sanzioni va di certo valutata positivamente. Ma, a ben vedere, le sanzioni amministrative restano confinate a ipotesi residuali legate all'assenza di aggravanti o ad importi "sottosoglia" (cioè, sotto i 10.000 euro), il tutto aggravato dalla inclusione in corso dell'Iva all'importazione tra i diritti di confine.
È evidente, dunque, che l'obiettivo di evitare sanzioni eccessive, favorendo un approccio più calibrato, è raggiunto solo in parte, prevedendo ipotesi di riduzione o disapplicazione delle sanzioni previste per i casi meno gravi.
Una delle novità più rilevanti è poi l'introduzione del meccanismo previsto dall'articolo 96, comma 14 delle Dnc: nel caso di contrabbando per infedele dichiarazione (articolo 79), se l'autorità giudiziaria competente non ravvisa condotta dolosa, l'autore è punito con la sanzione amministrativa dall'80 al 150% dei diritti di confine dovuti e comunque non inferiore a 500 euro.
Sui diritti di confine, per " autorità giudiziaria competente" va intesa esclusivamente la Procura europea Eppo.
È condivisibile l'obiettivo di rendere le sanzioni meno servere per chi, in buona fede, può incorrere, ad esempio, in errori di natura interpretativa a causa di un processo di classificazione che ha complessa natura giuridica e merceologica (dunque si tratta di violazioni di natura colposa e prive di intenzionalità).
Ma sono possibili problemi applicativi: il sistema potrebbe portare le autorità doganali a considerare la condotta, in prima battuta, di natura penale e, quindi, a trasmettere la notizia di reato all'autoritùòà giudiziaria competente che potrebbe invece optare per l'archiviazione del procedimento penale non ritenendo sussistente l'elemento soggettivo del dolo e il . A quel punto, la sanzione amministrativa sarà compresa tra l'80% e il 150% dei diritti di confine dovuti.
L'intervento normativo è poi da accogliere con favore nella parte in cui, prevedendo un preventivo dialogo tra Dogane e giudice penale, consente di superare il problema dell'applicazione di una doppia sanzione, sia penale sia amministrativa, per lo stesso fatto. La circolare Adm n.20/2024 ha specificato che laddove l'iter amministrativo dovesse concludersi con l'irrogazione di una sazione, essa potrà comunque essere sospesa in attesa della definizione del procedimento penale, per assicurare in caso di sovrapposizione di sanzione amministrativa e penale, il rispetto del principio sovranazionale del ne bis in idem.
Inoltre, sono previste consultazioni periodiche (anche annualmente) con la Procura Eppo sullo stato dei singoli procedimenti penali, in modo da coordinare i diversi procedimenti.
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