La presentazione delle dichiarazioni doganali mediante tracciato “ET” è consentita entro e non oltre il 1° dicembre 2024. A prevederlo l’Informativa 6229909 dell’8 ottobre scorso, emanata dall’agenzia delle Dogane e dei Monopoli, attraverso la quale è stato ribadito che le nuove modalità dichiarative, connesse alle fasi funzionali del sistema unionale AES-P1 (Automated export system – Phase 1) e NCTS – P5 (New computerised transit system – Phase 5), diventeranno le uniche ammissibili. L’avvio della fase definitiva per la digitalizzazione doganale in chiave export, prendendo d’esempio quanto già avvenuto nel 2022 per le dichiarazioni di importazione, consentirà una maggiore integrazione con i sistemi digitali avanzati, nonché l’accesso a nuove funzionalità.
Le novità
Dal 1° novembre al 1° dicembre 2024 gli operatori possono ancora presentare le dichiarazioni doganali di esportazione e di transito mediante il vecchio tracciato ET, limitatamente alla fascia oraria dalle ore 01:00 alle ore 13:00 di ogni giorno. Ultimo giorno di utilizzo del tracciato ET: 1° dicembre 2024.
Successivamente, gli operatori dovranno utilizzare esclusivamente i nuovi tracciati Bx per l’export e Dx per il transito, disponendo di differenti attività proprie legate alla presentazione della dichiarazione. Tra le molteplici novità, il tema dello sdoganamento centralizzato. Tra il 31 dicembre 2024, per l’export, e il 2 giugno 2025, per l’import, le imprese potranno gestire le operazioni da e verso Paesi terzi da un unico Stato membro anche se le merci arrivano e partono da Stati membri diversi.
A tal proposito, agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con la circolare 23/D/2024 del 30 ottobre, ha fornito le istruzioni per la presentazione dell’istanza per ottenere la specifica autorizzazione; mentre con l’avviso 657914/2024 ha informato le imprese interessate che dal 4 novembre sono disponibili, nell’area riservata del sito, il manuale operativo, i tracciati e la documentazione per l’avvio dello sdoganamento centralizzato all’import (Centralised clearance for import – Cci) nel nostro Paese.
Lo sdoganamento centralizzato, quale regime speciale disciplinato dall’articolo 179 del Codice doganale dell’Unione, consente di ottimizzare la logistica e velocizzare gli sdoganamenti, così centralizzare tutte le dichiarazioni doganali presso un unico ufficio mentre le merci potranno essere presentate in diverso ufficio, localizzato anche in altro Stato Ue. In questa cornice la dogana opera come Supervising customs office e come Presentation customs office.
Le funzioni operative
Dal 2 dicembre 2024 sarà possibile:
a. l’invio anticipato della dichiarazione prima della presentazione delle merci all’Ufficio di esportazione;
b. la rettifica e l’annullamento di una dichiarazione di esportazione già acquisita dal sistema;
c. la scelta della modalità di inoltro della dichiarazione: in forma completa, tutti i dati in un’unica soluzione, o in forma parziale, attraverso invii progressivi;
d. il superamento del limite di 40 articoli a dichiarazione, sarà possibile indicare fino a 9999 articoli per dichiarazione;
e. la semplificazione dichiarativa: sarà possibile inviare diverse tipologie di dichiarazione: es. dichiarazioni standard / pre-dichiarazioni.
L’avvento della digitalizzazione, con la piena operatività della stessa, come è stato in tema di import, introduce nuove modalità di colloquio con i dichiaranti, basate su scambi di informazioni in formato xml tramite web services. Sarà consentito l’invio di messaggi firmati digitalmente con certificato di firma digitale; interrogare lo stato di elaborazione dei messaggi trasmessi; da ultimo, il prelievo degli esiti attraverso due modalità: System to system (S2S) o sistema Monet.
Cosa contiene il cassetto doganale in export
Dal momento in cui potrà dirsi attivo ed operativo il c.d. “cassetto doganale”, finalmente l’esportatore, non più solo il dichiarante, potrà scaricare direttamente i documenti di esito delle operazioni in formato elettronico: il Dae (Export) e il Dat (Transito). Al fine di ciò è richiesta l’abilitazione sul portale Adm «Gestione documenti-dichiarazioni doganali» con accesso tramite Spid.
La ricerca della documentazione all’interno del proprio cassetto può essere effettuata attraverso due modalità. In primo luogo, una ricerca immediata attraverso il Movement reference number (Mrn); in secondo luogo, nell’ipotesi in cui non si conosca l’MRN, può effettuarsi una c.d. ricerca aggregata, ai fini della quale è però necessario inserire il codice dell’Ufficio doganale di presentazione. Tale ultima tipologia di ricerca è limitata ad un arco temporale massimo di 3 giorni. All’interno del cassetto doganale in export è possibile, per l’esportatore, scaricare anche il Messaggio Ivisto (IE599), contenente l’esito dell’operazione di esportazione. Il possesso dell’Ivisto, unitamente al Documento di accompagnamento di esportazione (Dae), è elemento chiave ai fini dell’acquisizione dei dati utili all’operatore per beneficiare della non imponibilità Iva.
Cassetto doganale, le operazioni congiunte e triangolari all’esportazione
Sul tema, appare opportuno chiarire di fronte a quale situazione viene a trovarsi l’operatore in ipotesi di operazioni congiunte od operazioni triangolari. Infatti, la possibilità di trovare nel proprio cassetto doganale le dichiarazioni di export cui l’azienda è cointestataria nonché quelle relative ad operazioni triangolari non è così immediata. Nelle operazioni congiunte i cedenti devono ottenere copia del Dae con l’indicazione dell’MRN. Come si apprende da Faq di Adm sul punto: «Nel nuovo sistema questa modalità operativa è gestita mediante l’indicazione dell’esportatore (soggetto che presenta le merci in dogana) nell’apposito data element (<<Exporter>>) della dichiarazione doganale e attraverso l’uso di un nuovo codice documento nazionale, “40YY”, da indicare tra i documenti a supporto, in corrispondenza del quale devono essere indicate le informazioni dei soggetti cointestatari che partecipano all’operazione: anno, paese, partita iva e numero di fattura».
Per quanto concerne, invece, le operazioni di triangolazione, il secondo cedente “possiede” il documento doganale o la fattura di vendita, con i quali potrà provare l’esportazione, in quanto appositamente vistati dalla dogana di uscita. Il primo cedente dispone del “visto uscire” apposto dall’ufficio doganale sulla fattura emessa nei confronti del secondo cedente, integrato, alternativamente, con:
a) la menzione dell’uscita dei beni dal territorio comunitario e degli estremi del documento doganale, apposta dall’Ufficio doganale a seguito della presentazione dell’esemplare del documento di esportazione munito del visto della Dogana di uscita;
b) la copia del documento del documento di esportazione vistato dalla Dogana di uscita.
L’Informativa del 17 ottobre 2024
Con un’Informativa alle associazioni di categoria (prot. 637130/RU del 17 ottobre 2024), agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha diramato indicazioni operative per le dichiarazioni di esportazione con richiesta di restituzione di dazi sui prodotti siderurgici ai sensi della legge 639/1964 – “Rimborso dazio per materiale ferroso”, poiché trattandosi di una procedura nazionale, non è previsto dai tracciati comunitari un data element specifico. A riguardo è previsto l’inserimento della richiesta di rimborso e l’autoliquidazione del relativo importo nel campo a testo libero «Description of goods» 1805 001 000, es.: «Si chiede rimborso dazio ai sensi legge 639/1964. aliquota euro XXXX; Kg netti XXXX; imposta che si chiede di restituire: euro XXXX»; nonché, l’inserimento del codice documento 16YY nel data group dei Supporting document 1203 000 000.
Al contrario, per le informazioni di carattere tecnico riguardanti le nuove funzionalità e la dismissione del messaggio ET si richiama la piena efficacia dell’Informativa prot. 622909 dell’8 ottobre 2024.
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