Acconti concordato biennale, ultima settimana per Isa e forfettari che aderiscono

Acconti concordato biennale, ultima settimana per Isa e forfettari che aderiscono

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Di Lodoli Lorenzo, Amici Giulia

Scadenza della seconda o unica rata degli acconti fissata per sabato 30 novembre 2024 (ovverosia lunedì 2 dicembre 2024, dal momento che i termini che scadono di sabato o di domenica sono prorogati al primo giorno successivo non festivo): questo il termine per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale, per i periodi di imposta oggetto di concordato.  È stabilito che gli acconti siano determinati secondo le regole ordinarie, tenendo conto dei redditi e del valore della produzione netta concordati. 

Per il primo periodo di imposta di adesione (anno 2024), l’articolo 20, comma 2, Dlgs 13/2024 (per i contribuenti Isa) e l’articolo 31, comma 2, Dlgs 13/2024 (per i contribuenti forfettari), come riscritti dal Dlgs 108/2024, prevedono la possibilità di calcolare gli acconti dovuti con il metodo storico (sulla base dell’imposta relativa al periodo precedente) ovvero con il metodo previsionale (sulla base dell’imposta relativa al periodo di imposta in corso). 

Con la risoluzione 48 del 19 settembre 2024, l’agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento.  Sono sorte varie problematiche interpretative, a causa della formulazione normativa e del mancato coordinamento applicativo con altri elementi del Cpb. L’Agenzia ha fornito chiarimenti con la circolare 18 del 17 settembre 2024 e con risposte alle domande più frequenti pubblicate sul proprio sito l’8 e il 17 ottobre scorso.

 

L’inquadramento generale sul versamento degli acconti 

Il Dlgs 13/2024 in materia di concordato preventivo biennale dedica l’articolo 20 e l’articolo 31, rispettivamente per i soggetti che adottano gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) e per i contribuenti in regime forfettario (articolo 1, comma 58 ss., legge 190/2014), alla disciplina del versamento degli acconti. 

Sia per i soggetti Isa che per i forfettari tali norme sono state integralmente riscritte ad opera del Dlgs 108/2024, in vigore dal 6 agosto 2024. Infatti, il testo in vigore da febbraio ad agosto si limitava, per entrambe le figure, a questa statuizione: «per il primo periodo d’imposta di applicazione del concordato preventivo biennale, se l’acconto è versato in due rate, la seconda rata è calcolata come differenza tra l’acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie». 

La finalità della novella del c.d. decreto correttivo è stata logicamente quella di semplificare gli adempimenti e di agevolare, per il primo periodo di imposta di adesione al concordato, il calcolo degli acconti nel passaggio da un periodo in cui le imposte sono state determinate con criteri propri dei singoli regimi contabili al periodo col reddito concordato. 

Pertanto, per il primo periodo di adesione al concordato (i.e. per il 2024), il comma 2 dell’articolo 20 (come modificato dall’articolo 4, comma 1, lett. i), Dlgs 108/2024) e il comma 2 dell’articolo 31 Dlgs 13/2024 (dopo le modifiche ad opera dell’articolo 4, comma 1, lett. q), Dlgs 108/2024) contemplano, alternativamente, due metodi di calcolo degli acconti.  Il primo è il c.d. metodo storico (l’acconto è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo di imposta precedente), mentre il secondo è il c.d. metodo previsionale (l’acconto è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo in corso). 

La scelta è rimessa al contribuente. In linea di massima, è più conveniente il metodo storico, in quanto è prevista una maggiorazione del 10 per cento che è comunque è inferiore alle aliquote Ires e Irpef. Il ricorso al metodo previsionale potrebbe però risultare attraente, ai fini delle imposte sui redditi, nelle ipotesi in cui il contribuente non abbia dovuto effettuare versamenti per imposta relativa al periodo precedente a quello a cui si riferisce la proposta concordataria, per la presenza di crediti di imposta o ritenute superiori all’imposta poi effettivamente dovuta. 

Il metodo previsionale appare più conveniente anche per quei contribuenti che, in corso d’anno, presentano considerevoli riduzioni del reddito effettivo. Può essere il caso, ad esempio, di un contribuente forfettario Irpef che, oltre al reddito di impresa, ha anche dei redditi da fabbricati per canoni di locazione nel 2023, che, tuttavia, nel 2024 si riducono significativamente dal momento che gli immobili restano sfitti. 

Il comma 3 di entrambe le disposizioni citate (articolo 20 e articolo 31) individua come termine quello previsto per il versamento della seconda o unica rata dell’acconto, ovverosia il 30 novembre che, cadendo di sabato, è prorogato a lunedì 2 dicembre 2024.

 

Il versamento per i soggetti Isa...

Venendo nello specifico ai contribuenti che adottano gli Isa e che aderiscono al concordato preventivo biennale di cui agli articoli 6 ss. Dlgs 13/2024, l’articolo 20 al primo comma stabilisce che «l’acconto delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive relativo ai periodi d’imposta oggetto del concordato è determinato secondo le regole ordinarie tenendo conto dei redditi e del valore della produzione netta concordati». 

Il primo dei due metodi ora previsti dal secondo comma per il 2024, c.d. metodo storico, è disciplinato dalle lettere a) e b).

Dunque, la lettera a) stabilisce, per le imposte sui redditi, che in tal caso è dovuta una maggiorazione di importo pari al 10 per cento della differenza, se positiva, tra il reddito concordato (indicato nel rigo P06 del “Modello Cpb”) e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo di imposta precedente, rettificato secondo quanto specificamente previsto dagli articoli 15 e 16 del medesimo Dlgs e indicato nel rigo P04 del “Modello Cpb”. 

La successiva lettera b), per l’Irap, fissa la maggiorazione al 3 per cento della differenza, se positiva, tra il valore della produzione netta concordato (indicato nel rigo P08 del “Modello Cpb”) e quello dichiarato per il periodo precedente, sempre rettificato in base alle regole specifiche di cui all’articolo 17 e indicato nel rigo P05 del “Modello Cpb”. 

Il metodo previsionale è invece descritto nella lettera c): l’acconto è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo in corso e la seconda rata è calcolata come differenza tra l’acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordati e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.  In base alla risoluzione 48 del 19 settembre 2024, in sede di versamento sono utilizzati i seguenti codici tributo: “4068 – maggiorazione acconto soggetti Isa persone fisiche”, “4069 – maggiorazione acconto soggetti Isa diversi dalle persone fisiche” e “4070 – maggiorazione acconto Irap”.

In sede di compilazione del modello F24, i codici tributo per le imposte sui redditi (“4068”, “4069”) sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento”, dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, espresso nel formato “AAAA”. Il codice tributo per l’Irap (“4070”) deve essere indicato nella sezione “Regioni” unitamente al codice regione, reperibile nella tabella denominata “Tabella T0-Codici delle regioni e delle Province autonome”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento”, dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, espresso nel formato “AAAA”.

 

...e per i forfettari 

Anche per i contribuenti che applicano il c.d. regime forfettario (di cui all’articolo 1, comma 58 ss., legge 190/2014) e che aderiscono al concordato preventivo biennale, l’attuale formulazione dell’articolo 31 Dlgs 13/2024 prevede che: «l’acconto delle imposte sui redditi relativo ai periodi d’imposta oggetto del concordato è determinato secondo le regole ordinarie tenendo conto dei redditi concordati». 

Il comma 2 contempla, per il primo periodo di adesione al concordato (ovverosia sempre per il 2024, che per i contribuenti forfettari è attualmente l’unico periodo sperimentale di adesione) che l’acconto possa essere determinato secondo il metodo storico o previsionale. Infatti, la lettera a) stabilisce, per il metodo storico, che sia dovuta una maggiorazione di importo pari al 10 per cento ovvero al 3 per cento (in caso di nuova attività ex articolo 1, comma 65, legge 190/2014) della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo di imposta precedente. La lettera b), nel caso di scelta per il previsionale, prevede che: «la seconda rata di acconto è calcolata come differenza tra l’acconto complessivamente dovuto in base al reddito concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie».

In sede di versamento è utilizzato il codice tributo “4072 – maggiorazione acconto forfettari”. Le regole per la compilazione del modello F24 sono le stesse dei codici tributo “4868” e “4869” descritte nel paragrafo precedente.

 

Le problematiche interpretative e i chiarimenti dell’Agenzia 

Come brevemente anticipato, la formulazione normativa e il mancato coordinamento applicativo con altri elementi del concordato preventivo biennale hanno dato adito a una serie di problematiche interpretative.  Un primo problema era relativo a come calcolare la maggiorazione dovuta nel caso in cui il reddito indicato nel rigo P04 del “Modello CPB” fosse negativo. Nella circolare 18 del 17 settembre 2024 (risposta al quesito 6.15) e nella risposta alla Faq 4 del 8 ottobre 2024, l’Agenzia ha confermato che, in tal caso, alla luce della ratio sottesa al comma 2 dell’articolo 20, la maggiorazione può essere determinata sulla differenza tra l’importo dichiarato nel rigo P06 e zero. 

Un altro dubbio atteneva alla necessità che la maggiorazione, di cui al comma 2 dell’articolo 20 Dlgs 13/2024, fosse pagata anche da quei contribuenti che non avevano dovuto effettuare versamenti per l’imposta relativa al periodo di imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta concordataria. Con la risposta alla Faq 1 dell’8 ottobre 2024, l’Agenzia, considerando il tenore letterale della richiamata previsione, ha confermato che il contribuente è comunque tenuto a versare a titolo di acconto la maggiorazione determinata come previsto dalla norma. 

Per i redditi prodotti in forma associata con particolare riferimento a quelli imputati per trasparenza ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 Tuir, la circolare n. 18/2024, con la risposta al quesito 6.13, era già intervenuta per chiarire che il versamento della maggiorazione (in caso di calcolo degli acconti con il metodo storico) deve essere effettuato pro quota dai singoli associati. Con la risposta alla Faq 3 dell’8 ottobre 2024 si è estesa tale soluzione anche per i collaboratori dell’impresa familiare di cui al comma 4 dell’articolo 5 Tuir. 

Altra questione è da ricollegarsi al coordinamento tra le modalità di versamento degli acconti e l’opzione consentita dai successivi artt. 20-bis e 31-bis Dlgs 13/2024 che introducono un’imposta sostitutiva sul maggior reddito concordato. In tali casi, i contribuenti avevano necessità di capire se l’eventuale eccedenza degli acconti versati rispetto al saldo dovuto a titolo di imposta principale potesse essere compensata con l’imposta sostitutiva. In dottrina erano state evidenziate alcune criticità dal momento che, se da un lato, la scelta della sostitutiva aveva reso l’adesione interessante per un maggior numero di contribuenti, anche con redditi in linea con la proposta, dall’altro la novella non era coordinata con la modifica della norma sugli acconti e ciò rendeva il quadro più complesso.

Infatti: per chi sceglie il previsionale, l’imposta dovuta pareva considerare l’applicazione della sostitutiva, mentre non era certo che avvenisse altrettanto nel caso di applicazione del metodo storicomma Dunque, in concreto, si potevano verificare varie situazioni con pagamento di acconti in misura superiore rispetto all’imposta concretamente dovuta. Circostanza che rappresenta un problema significativo in termini finanziari per i contribuenti. La risposta alla Faq n. 1 del 17 ottobre 2024 (che richiama il paragrafo 3.6 della circolare 18/2024) ha definito che in sede di determinazione del saldo relativo all’imposta principale, potranno essere scomputati gli acconti già versati, comprese le ritenute subite. L’eventuale eccedenza a credito degli acconti versati e delle ritenute subite rispetto al saldo dovuto a titolo di imposta principale, in caso di esercizio dell’opzione di cui all’articolo 20-bis, potrà essere utilizzato in compensazione tramite modello F24 con le consuete modalità ai fini del pagamento dell’imposta sostitutiva. 

Si segnala infine che il Dl 167 del 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 novembre scorso, ha riaperto i termini di adesione al concordato preventivo biennale per i contribuenti Isa che avevano validamente presentato la dichiarazione e avevano i requisiti per il Cpb, ma non avevano aderito al concordato entro il 31 ottobre.

Studio Santacroce & Partners

 


 

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