Rimborso Iva con la procedura dell’articolo 30-ter, per il credito insoluto nei confronti dell’accollante a seguito dell’omologa della liquidazione giudiziale. La risposta a interpello n. 235/2024 pubblicato dall’agenzia delle Entrate affronta un tema sempre molto delicato per gli operatori che vorrebbero recuperare l’Iva relativa a crediti commerciali rimasti insoluti. Nel caso oggetto di interpello una società operante nel settore della Gdo ha chiesto all’Agenzia la possibilità di poter richiedere il rimborso seguendo la procedura disciplinata dall’articolo 30-ter, in quanto impossibilitato a poter emettere una nota di variazione in diminuzione.
Il credito rimasto insoluto, infatti, deriva dall’accollo da parte di un terzo dei debiti commerciali che una società, posta in liquidazione e successivamente cessata, vantava nei confronti dell’Istante. Considerando che l’accollante non ha assolto gli impegni assunti, l’Istante ha proposto ricorso per il riconoscimento dei propri diritti e il Tribunale ha aperto nei confronti dell’accollante la procedura di liquidazione giudiziale.
Ebbene, nel presupposto che l’Istante abbia correttamente assolto gli obblighi correlati alla fattura emessa nei confronti del debitore originario (registrazione e liquidazione dell’imposta dovuta), l’Agenzia ha confermato che la stessa potrà recuperare l’imposta relativa al credito rimasto insoluto tramite la presentazione di un’istanza di rimborso ex articolo 30-ter del decreto Iva, entro il termine di due anni dal giorno in cui si verificherà il presupposto per la restituzione.
Non è possibile, infatti, procedere all’emissione di una nota di variazione ex articolo 26 del decreto Iva nei confronti dell’accollante, stante la sua posizione di soggetto terzo rispetto ai rapporti originari, a nulla rilevando l’apertura della liquidazione giudiziale. Il recupero dell’imposta attraverso la nota di variazione, infatti, presuppone sempre l’identità tra l’oggetto della fattura originaria e quello della variazione, relativa al rapporto giuridico tra i due soggetti originari dell’operazione imponibile.
Con la stipula dell’accollo, dove occorre che sia prevista la liberazione del debitore originario, si determina la nascita di un nuovo rapporto obbligatorio per mutamento del soggetto obbligato.
Pertanto, non essendo possibile procedere all’emissione della nota di variazione verso un soggetto diverso da quello originario, occorre far riferimento all’articolo 30-ter del decreto Iva, esperibile entro due anni dalla data in cui sarà definitivo il piano di riparto dell’attivo della liquidazione giudiziale dell’accollante ovvero, in assenza di un piano, dalla data di chiusura della procedura.
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