Fattura semplificata anche oltre 400 euro

Fattura semplificata anche oltre 400 euro

CONDIVIDI SU

Di Santacroce Benedetto, Abagnale Anna

Fattura semplificata per i contribuenti forfettari anche per importi superiori a 400 euro. Tra le agevolazioni previste dal Dlgs 180/2024 per i forfettari nazionali, nonché per le piccole e medie imprese Ue che si avvalgono del regime di esenzione in Italia, di rilievo è la possibilità di emettere la fattura in modalità semplificata ex articolo 21- bis del Dpr 633/1972, anche oltre l’importo di 400 euro previsto per gli altri operatori nazionali. 

La semplificazione opera ovviamente laddove esiste un obbligo di emissione della fattura. Ad esempio, per i soggetti passivi (persone fisiche) stabiliti in altri Stati UE che si avvalgono della franchigia in Italia, il nostro Legislatore ha previsto un esonero nel territorio dello Stato da tutti gli adempimenti Iva ad eccezione dell’obbligo di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti. La fattura – in forma semplificata –va emessa solo ove prevista.  Ad esempio, non è obbligatoria quando si tratta di transazione verso consumatore finale. 

La fattura semplificata va emessa in formato elettronico ed inviata a SdI, utilizzando il codice Tipo Documento TD07 (TD08 e TD09, per le note di variazione in aumento e diminuzione). Quanto alle informazioni che essa deve contenere, si ricorda che, ai fini della validità del documento, vanno riportati i seguenti dati: a) data di emissione e numero progressivo; b) dati anagrafici del cessionario/committente (in alternativa, in caso di soggetto stabilito in Italia, il codice fiscale/il numero di partita Iva, ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in UE europea, il solo numero di identificazione Iva); c) descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi; d) ammontare del corrispettivo complessivo e dell’imposta incorporata; e) per le note di variazione, il riferimento alla fattura rettificata e le indicazioni specifiche che vengono modificate. 

Al di là del fatto se sussista, o meno, un obbligo di fatturazione, in riferimento alle operazioni attive rese nell’ambito del regime speciale di franchigia da Iva esiste un’indetraibilità dell’imposta sul lato passivo per acquisti afferenti. In tal senso, è pure modificato l’articolo 19 del decreto Iva.  È utile, pertanto, sottolineare che il regime di franchigia, anche transfrontaliero, resta una facoltà del contribuente e non opera in automatico; sicché, una volta introdotta una disciplina omogenea che permette agli operatori UE di avvalersi delle medesime agevolazioni sul piano Iva in tutto il territorio dell’Unione e alle medesime condizioni, l’accesso resta una scelta del contribuente.

Le piccole imprese dovrebbero valutare se questo regime sia compatibile alla propria situazione specifica oppure se sia più conveniente rimanere nel regime Iva ordinario di rivalsa e detrazione. Il regime Pmi, ad esempio, potrebbe essere particolarmente adatto alla piccola impresa che effettua vendite a distanza verso consumatore finale. In tal caso, va prestata particolare attenzione al coordinamento dei due regimi speciali (OSS e quello di franchigia).

Studio Santacroce & Partners


Per tornare alla sezione articoli

 

}