Dogane, spazio al ravvedimento operoso anche per l’omessa dichiarazione

Dogane, spazio al ravvedimento operoso anche per l’omessa dichiarazione

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Di Santacroce Benedetto

Ravvedimento operoso in dogana ammesso anche per l’omessa dichiarazione a condizione che sia spontaneo e che l’inadempimento al momento della sua commissione non costituisse un «tentativo di frode». Questo principio da cogliere con estremo favore è contenuto nella circolare 25/D/2024 del 10 dicembre 2024 dell’agenzia delle Dogane e dei Monopoli.  L’Agenzia, con la circolare, consente agli operatori un’ampia possibilità di regolarizzazione a posteriore di tutte quelle inosservanze che sono definite dall’articolo 79 del codice doganale Unionale, attraverso l’esecuzione tardiva dell’adempimento e con l’applicazione della sola sanzione formale dell’articolo 103 delle Disposizioni nazionali complementari del Cdu (Dnc) – sanzione che varia da 150 a 2.000 euro). 

La soluzione interpretativa dell’Agenzia risolve una serie di dubbi e difficoltà che erano state manifestate da più parti e reintroduce l’istituto della «omessa dichiarazione postuma» che in passato aveva consentito agli uffici di correggere tutte quelle irregolarità che l’operatore commette senza alcuna intenzionalità nello svolgimento della sua attività operativa. Più in dettaglio, la circolare chiarisce che, sono proprio le regole del Cdu che prevedono la specifica opportunità. Infatti, se, da una parte, l’articolo 79 definisce in modo chiaro quali siano le inosservanze che fanno sorgere l’obbligazione doganale, dall’altra l’articolo 124 prevede che la stessa obbligazione si estingua a condizione che: 

O l’inadempienza non abbia avuto conseguenze significative sul corretto funzionamento del regime doganale considerato; 

O tutte le formalità omesse vengano successivamente espletate per regolarizzare la situazione delle merci; 

O l’inosservanza, al momento della sua commissione, non fosse espressione di un «tentativo di frode». 

Proprio sulla nozione di tentativo di frode le linee guida della Commissione Europea (Guidance on custom debt; maggio 2024) afferamano che la stessa si verifica solo quando l’azione sia volontaria e che l’operatore abbia agito con consapevolezza e intenzionalità, adottando un comportamento deliberato contrario alle legge. 

Pertanto, e queste sono le conclusioni a cui giunge l’Agenzia, il contribuente che ha commesso un’inosservanza di tal genere può regolarizzare a posteriore la posizione delle merci e estinguere la relativa obbligazione doganale, sempre che l’obbligazione non sia stata già notificata da parte dell’Amministrazione finanziaria o l’operatore abbia ricevuto una comunicazione dell’intenzione della dogana di effettuare un controllo. 

È chiaro, dunque, che per poter accedere alla specifica agevolazione è necessario che l’ufficio dovrà acquisire tutti gli elementi che dimostrino la mancata intenzionalità del comportamento. Sotto questo profilo è di particolare interesse che nel valutare la buona fede dell’operatore gli uffici dovranno tenere in conto il possesso della qualifica di Aeo. 

La procedura di regolarizzazione comprende anche l’istituto della revisione della dichiarazione su istanza di parte che consente all’operatore (in analoghe condizioni) di correggere o rettificare una dichiarazione precedentemente presentata in modo irregolare.

Studio Santacroce & Partners


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