Obbligo di fatturazione separata da parte delle mandanti all’interno di un raggruppamento temporaneo di imprese (Rti), anche con riferimento alle somme corrisposte a titolo di “revisione prezzo”.
Il rapporto esistente tra le associate e la capogruppo di un Rti istituito per l’esecuzione di un appalto pubblico, che si qualifica giuridicamente nella figura del mandato collettivo speciale con rappresentanza, non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
L’agenzia delle entrate, con la risposta n. 259 del 16 dicembre torna sul tema degli adempimenti fiscali in capo ai soggetti partecipanti ad un Rti per l’esecuzione di un appalto pubblico e conferma quanto già in precedenza chiarito con il principio di diritto n.17 del 17 dicembre 2018. In particolare, nel caso oggetto di interpello, un Comune ha affidato al Rti l’esecuzione di lavori oggetto di bando pubblico e ha stipulato il relativo contratto di appalto. Nel contratto è previsto che, in aggiunta al corrispettivo pattuito per l’esecuzione dei lavori, vi sia un adeguamento del corrispettivo in caso di incremento del costo dei materiali utilizzati per l’esecuzione dell’appalto finanziato. Tale adeguamento di corrispettivo va finanziato con risorse proprie della stazione appaltante (Comune) ovvero, in caso di incapienza, con le risorse stanziate in un apposito Fondo istituito presso il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.
Ebbene, in merito ai suddetti adeguamenti di corrispettivo, è stato rappresentato che la stazione appaltante ha richiesto l’emissione della fattura a ciascuna società partecipante, in proporzione alle percentuali di partecipazione al Rti solamente con riferimento alla quota finanziata con i fondi propri, mentre avrebbe richiesto l’emissione di un’unica fattura, per l’intero importo, alla capogruppo, per la quota finanziata con fondi pubblici, asserendo che la piattaforma disponibile dal Ministero per la richiesta di accesso al Fondo prevede l’inserimento di una sola impresa.
L’agenzia delle Entrate, dopo aver ribadito il principio ormai consolidato che nei casi in cui il Rti non ha rilevanza esterna, e quindi non assume una soggettività giuridica, conferma che gli obblighi di fatturazione devono essere assolti da ciascun partecipante nei confronti della stazione appaltante, relativamente ai lavori di competenza effettuati. Eventualmente la capogruppo può assolvere al compito di emettere direttamente le fattura, ma in nome e per conto dei singoli partecipanti.
Non è consentito, quindi, derogare alla disciplina fiscale in materia per esigenze di carattere tecnico concernenti l’utilizzo della piattaforma ministeriale.
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