Informazioni vincolanti, il riordino delle Dogane sulla classificazione tariffaria

Informazioni vincolanti, il riordino delle Dogane sulla classificazione tariffaria

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Di Santacroce Benedetto, Santabarbara Vittorio

Con la circolare 24/D/2024 dello scorso 6 novembre l’agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha proceduto al riordino delle disposizioni nazionali in materia di richiesta e rilascio delle informazioni vincolanti in materia di classificazione tariffaria. 

Inoltre, con la circolare in commento, la stessa Adm ha inteso sostituire integralmente la precedente circolare 11/D/2023 avente ad oggetto “Informazioni Tariffarie Vincolanti” con la quale venivano fornite istruzioni relative alla gestione della pratica telematica nonché tutte le ulteriori fasi successive. 

In particolare la stessa Adm, oltre a fornire istruzioni più chiare nella compilazione della domanda di Itv, ha ribadito l’efficacia giuridica vincolante sia per il titolare che per le autorità doganali di tutto il territorio unionale, ha chiarito l’obbligatorietà dell’utilizzo del portale Generic Trade Portal relativamente alle fasi procedimentali, l’obbligatorietà della compilazione del documento C626 a supporto della dichiarazione doganale, la possibilità di essere ascoltati nel caso di annullamento o revoca della Itv precedentemente rilasciata identificando inoltre l’arco temporale compreso tra i 150 e 120 giorni prima della scadenza della Itv per richiederne il rinnovo. 

Tali decisioni sono comunque disciplinate dalle disposizioni unionali agli articoli 33-37 del regolamento Ue 952/2013 Codice doganale dell’Unione (Cdu), agli articoli 19-20 del regolamento delegato (Ue) 2015/2446 (Cdu-RD) e agli articoli 16-17 del regolamento esecuzione (Ue) 2015/2447 (Cdu-RE). 

Le decisioni vincolanti rilasciate dall’Adm in materia di classificazione tariffaria rivestono nel panorama legislativo particolare importanza in quanto le stesse forniscono certezza in merito alla classificazione della merce garantendo quindi agli operatori economici una più incisiva certezza normativa, oltre a favorire maggiore celerità negli scambi commerciali internazionali e nei rapporti con gli Uffici dell’Adm. 

Le nuove indicazioni, obbligatorie per tutti gli operatori economici senza la previsione di alcun periodo transitorio, sono state implementate al fine di assicurare una maggiore trasparenza e uniformità prevedendo istruzioni uniche per la presentazione della richiesta di Itv.

 

I requisiti oggettivi e soggettivi 

Gli operatori economici autorizzati a richiedere il rilascio delle informazioni tariffarie vincolanti possono essere stabiliti nel territorio doganale della Ue o al di fuori di esso. 

L’articolo 9, par. 2 e par. 3 lett. b) del Cdu in combinato disposto con l’articolo 5 del reg. delegato 2015/2446, disciplinano l’obbligo di registrazione e il possesso del codice EORI quale presupposto necessario alla presentazione di una richiesta di decisioni. 

Tale obbligo previsto anche per i soggetti non stabiliti nel territorio unionale è calmierato dalla possibilità di nominare un rappresentante doganale stabilito nel territorio dell’Unione. Tale rappresentanza può essere diretta o indiretta a seconda che il rappresentante operi in nome e per conto o del soggetto richiedente agisca in nome proprio ma per conto del richiedente. 

In merito invece ai requisiti oggettivi, previsti dalle norme unionali e specificate dalla circolare in commento, si dà atto che la richiesta di rilascio dell’Itv può essere proposta solo con riguardo ad una tipologia di merce e di circostanze fattuali al fine di evitare che vi siano più richieste da parte dello stesso soggetto richiedente e per le medesime operazioni relativamente a merci classificate con la stessa voce tariffaria e prodotte tramite l’utilizzo di materiali equivalenti attraverso il medesimo processo produttivo. 

In caso di “assortimenti”, ovvero quando le merci presentano caratteristiche simili possono essere accettate come un unico articolo, a condizione che eventuali differenze siano irrilevanti ai fini della loro classificazione tariffaria. Sul punto nella causa C-199/096 la stessa Corte di giustizia dell’Ue si è pronunciata in merito alla nozione di “un solo tipo di merci” riguardante i vasi di terracotta differenti solo nelle dimensioni.

 

Il procedimento di richiesta 

Come anticipato, gli operatori economici che presentano la richiesta per il rilascio delle informazioni tariffarie vincolanti dovranno attenersi alle prescrizioni riportate nella circolare in commento allegando tutta la documentazione di accompagnamento o giustificativa della richiesta. 

La procedura per il rilascio delle informazioni vincolanti deve essere effettuata esclusivamente tramite il portale Generic Trader Portal attraverso la compilazione del formulario elettronico previsto, pena la mancata accettazione di quelle presentate diversamente. L’Ufficio competente al rilascio delle Itv è l’Ufficio Tariffa e Classificazione della Direzione Dogane poiché trattasi di una procedura centralizzata. 

L’Agenzia suggerisce di limitare, ove possibile, eventuali interlocuzioni non necessarie poiché tutte le eventuali variazioni e / o comunicazioni vengono segnalate in automatico dal sistema al richiedente tramite l’invio de una e-mail indicata al momento della registrazione sul portale si cui sopra e nel caso di eventuali campioni utili al fine della corretta classificazione merceologica inviati all’Ufficio questi ultimi verranno distrutti qualora l’operatore non ne faccia espressione richiesta di restituzione al termine del procedimento. 

Come da istruzioni i campi del formulario elettronico da compilare sono: 

Casella 1. Richiedente. Identificazione del soggetto richiedente che diventa automaticamente il soggetto destinatario della decisione. in tale casella è possibile indicare: 

a) se il richiedente non ha un rappresentante doganale evitando la compilazione della casella 3 (Rappresentante); 

b) se il richiedente ha un rappresentante diretto, in tal caso è obbligatoria la compilazione della casella 3; 

c) il rappresentante indiretto è il richiedente in tal caso non è necessaria la compilazione della la casella 3. 

 

Casella 3. Rappresentante. Gli operatori posso avvalersi da rappresentanti doganali devono essere stabiliti nel territorio dell’Unione e ogni Stato membro può fissare le condizioni alle quali un rappresentante doganale stabilito nel suo territorio può prestare servizi (articolo 18, paragrafi 2 e 3, del Cdu). Un rappresentante può prestare servizi in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito purché soddisfi le condizioni di cui all’articolo 39, lettere da a) a d), del Cdu (articolo 18, paragrafo 4, del Cdu). È prevista la possibilità di farsi rappresentare tramite rappresentanza diretta o indiretta. 

 

Casella 5. Rinnovo di una Itv. Qualora l’operatore sia intenzionato a richiedere il rinnovo della Itv dovrà farlo tra i 150 e 120 giorni prima della scadenza per garantire continuità tra la vecchia e la nuova Itv. 

 

Casella 6. Tipo di transazione. In questa casella dovrà essere indicato il regime doganale relativo alla richiesta di Itv. 

 

Casella 7. Nomenclatura doganale. La casella 7 riveste particolare importanza in quanto «va indicato a che livello di nomenclatura il richiedente chiede di classificare le merci, 8 cifre se a livello di Nomenclatura combinata o 10 cifre se a livello di Taric». 

 

Casella 8. Codice merci. Seppur facoltativo, è possibile l’indicazione da parte dell’operatore economico, o del suo rappresentante, la proposta di classificazione tariffaria. 

 

Casella 9. Descrizione delle merci. La casella 9 merita una menzione particolare perché rappresenta il fulcro della domanda ai fini della corretta classificazione in quanto deve riportare una descrizione del prodotto in merito alle caratteristiche, qualità fisiche, alle sue funzionalità e all’uso a cui è destinato. Al fine di una corretta descrizione occorre rispondere alle seguenti domande: 

a) che cosa è la merce? (natura); 

b) che aspetto ha la merce? (descrizione fisica); 

c) a che cosa serve la merce e come si usa? (funzione); 

d) di che cosa è fatta la merce? (composizione); 

e) caratteristiche distintive? (esempio: dimensioni ed imballaggio). 

La descrizione parziale, incompleta o comunque rinviata alle schede tecniche eventualmente allegate comporterà una mancata accettazione della domanda da parte dell’Ufficio competente. Nel caso di richiesta di informazioni da parte dell’Ufficio non seguita da riscontro del richiedente la domanda non verrà accettata e il richiedente verrà informato come previsto dall’articolo 12 del RE 2447/2015. 

 

Casella 10. Denominazione commerciale e ulteriori informazioni. Qualora il richiedente non intenda divulgare informazioni relative al marchio di commercio, numero degli articoli o altri elementi distintivi e riconoscibili dello stesso potrà compilare la predetta casella così da evitarne la divulgazione. 

 

Casella 12. Altre domande Itv e altre Itv detenute. Tal casella dovrà essere compilata qualora si ritenga che siano state presentate, o siano state emesse, Itv relative a merci simili o identiche presso altri Uffici o in altri Stati Membri. 

 

Casella 14. Conoscenza di eventuali procedimenti giuridici o amministrativi pendenti nell’Ue in merito alla classificazione tariffaria o di eventuali sentenze sulla classificazione tariffaria già emesse da un organo giurisdizionale nell’Ue in relazione alle merci descritte nelle caselle 9 e 10. Tale casella dovrà essere compilata dal richiedente qualora sia a conoscenza di eventuali contenzioni giuridici o amministrativi aventi ad oggetto la classificazione della merce oggetto di richiesta di Itv. 

 

Casella 16. Informazioni aggiuntive. Tale casella potrà essere compilata qualora l’operatore ritenga di dover fornire ulteriori informazioni utili alla decisione quale ad esempio l’eventuale status di Aeo, inclusi gli estremi del provvedimento e la tipologia di autorizzazione.

 

Il procedimento istruttorio e di rilascio della decisione Itv 

La domanda viene accettata dal sistema entro 30 giorni dalla sua registrazione. In via preliminare qualora l’Ufficio Tariffa e Classificazione della Direzione Dogane riscontri delle inesattezze o carenze tali da non poter procedere con l’accettazione della stessa istanza, può richiedere una integrazione tramite ulteriori informazioni e/o un campione rappresentativo della merce da classificare entro il termine massimo di 30 giorni. 

In caso di difficoltà, l’Ufficio può avvalersi dell’ausilio dei laboratori chimici dell’Adm che rilascia un referto di analisi e relativo parere tecnico che però non è vincolante ai fini della classificazione. 

L’Agenzia ritiene altresì essenziale il coinvolgimento degli Uffici locali che, entro 20 giorni dalla eventuale ricezione della domanda di Itv da parte dell’Ufficio centrale, trasmetterà una relazione esclusivamente in merito a: 

• il proprio parere in merito alla proposta classificazione se l’Ufficio abbia avuto modo di esaminare la merce durante le ordinarie attività di controllo; 

• l’eventuale esistenza di contenziosi pendenti o definiti in capo al richiedente aventi ad oggetto le merci oggetto di domanda Itv; 

• ogni altro elemento ritenuto utile all’istruttoria. 

 

Nel caso di mancato coinvolgimento dell’Ufficio locale, il richiedente dovrà farsi carico di reperire le informazioni richieste presso i competenti Uffici. 

Successivamente ai controlli formali effettuati l’istanza per il rilascio dell’Itv verrà accettata e da tale data decorrerà il termine previsto di 120 giorni per la conclusione del procedimento. 

Secondo quanto stabilito dal Cdu, la decisione presa in merito alla richiesta dovrà essere adottata nel termine di 120 giorni dalla data di accettazione della domanda salvo comprovate motivazioni per cui si rende necessario la sospensione dei termini come, ad esempio, la discussione di un caso di classificazione di rilevanza unionale presso il Comitato del Codice Doganale della Commissione europea. 

Le decisioni Itv, a norma dell’articolo 33 del Cdu hanno validità triennale a decorrere dalla data di ricevimento.

 

Il diritto ad essere ascoltati 

Fatta eccezione della decisione finale, qualora l’Ufficio intenda adottare un provvedimento che possa generare conseguenze sfavorevole per il richiedente, quest’ultimo verrà informato a mezzo del portale Generic Trader Portal delle motivazioni poste a fondamento dell’eventuale provvedimento che l’Ufficio intende adottare. Qualora l’operatore economico ritenga necessario procedere con la produzione di osservazioni, le stesse dovranno essere inviate entro e non oltre il termine di 30 giorni, salvo diversa indicazione, pena definitività della decisione comunicata in maniera preventiva.

 

Modalità di ricorso, cessazione, revoca, annullamento, uso esteso e monitoraggio 

Qualora l’operatore economico non ritenga corretta la Decisione Itv rilasciata dall’Ufficio potrà far valere i propri diritti proponendo ricorso avverso tale Decisione dinanzi la competente Corte di giustizia tributaria di I grado di Roma secondo le norme previste dal Dlgs 546/1992. 

La validità della Decisione Itv cessa espressamente nei casi previsti dall’articolo 33 par 3 del Cdu ovvero quando: 

• vi sia l’adozione di modifiche delle nomenclature di cui all’articolo 56, paragrafo 2, 

• lettere a, b, del Cdu (articolo 34, paragrafo 1, lettera a, del Cdu); 

• vi sia l’adozione, da parte della Commissione, di una misura intesa a determinare la classificazione tariffaria delle merci (articolo 34, paragrafo 1, lettera b, del Cdu e articolo 57, paragrafo 4). 

Le Decisioni possono essere revocate ai sensi dell’articolo 34, paragrafi 7 e 11 del Cdu in qualsiasi momento dalle Autorità doganali qualora siano divenute incompatibili a seguito della pubblicazione: 

• degli aggiornamenti delle note esplicative della nomenclatura combinata; 

• di una decisione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea; 

• decisioni di classificazione pareri in materia di classificazione o modifiche delle note esplicative del sistema armonizzato dell’Organizzazione mondiale delle Dogane; 

• nonché qualora non risultino più soddisfatte una o più condizioni per la loro adozione. In tal caso è previsto il diritto del richiedente ad essere ascoltati come previsto sopra richiamato; 

• qualora vi sia l’adozione di una decisione della Commissione in cui si chiede ad uno o più Stati membri di revocare specifiche decisioni Itv (articolo 34, paragrafo 11, del Cdu). 

Allo stesso modo, le Decisioni possono essere annullate nel caso in cui una Decisione sia stata rilasciata su informazioni non corrette o incomplete o nel caso in cui la decisione sarebbe stata diversa nel caso in cui le informazioni fossero state esatte o complete. 

Stante il termine di validità triennale, il titolare può presentare una istanza al fine di ottenere una estensione del periodo di validità della stessa. 

Tale periodo di “uso esteso” può essere accordato qualora, ai sensi dell’articolo 34 paragrafo 9 del Cdu si richieda l’utilizzo della Itv limitatamente ai contratti vincolanti che erano stati conclusi dal titolare in base alla decisione e prima della sua revoca o cessazione della validità. Tale concessione potrà essere accordata dall’Ufficio nel caso in cui: 

• risulti che il titolare sia vincolato da un contratto stipulato sulla base della decisione sottoscritti prima della cessazione della validità o della sua revoca; 

• la richiesta di “uso esteso” deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di cessazione o di revoca della Itv; 

• la misura che ha portato a invalidare i a revocare la Itv non esclusa l’applicazione di “uso esteso”; 

• vengano indicate espressamente le quantità e luoghi in cui saranno sdoganate le merci unitamente alla produzione dei contratti sottesi alle operazioni indicate. 

Tale uso steso della Decisione Itv avrà validità solo con riferimento al periodo concordato nonché al quantitativo di merce indicato nel provvedimento rilasciato.

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