Dal 1° gennaio 2025 i contribuenti in regime forfettario potranno emettere fatture in modalità semplificata, anche oltre la soglia stabilita per legge: il Dlgs 180 del 13 novembre 2024 (in G.U. 281 del 30 novembre), nel dare attuazione alla direttiva (Ue) 2020/285 in materia di regime speciale per le piccole imprese, oltre che alla direttiva (UE) 2020/285 in tema di aliquote Iva, ha così modificato l’articolo 1, comma 190 della legge 190/2014 (Bilancio 2015) intervenendo nelle disposizioni circa il regime forfettario.
La novella prevede infatti che, per i contribuenti aderenti a tale regime, l’emissione della fattura, ove prevista, può avvenire in modalità semplificata ai sensi dell’articolo 21-bis del Dpr 633/1972, anche se di ammontare complessivo superiore al limite indicato nel comma 1 del medesimo articolo 21-bis.
La soglia quantitativa individuata puntualmente da tale norma è pari a 100 euro, da intendersi come ammontare complessivo; a decorrere dal 24 maggio 2019, tale limite è stato poi elevato, dal decreto ministeriale 10 maggio 2019, a 400 euro per tutti i titolari di partita Iva.
La fattura semplificata
Come ricordato dalla relazione illustrativa al Dm 10 maggio 2019, la direttiva 2006/112/Ce, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, prevede, all’articolo 220-bis, che gli Stati membri consentano ai soggetti passivi di emettere la fattura in modalità semplificata quando l’importo della stessa risulti di ammontare non superiore a 100 euro o quando il documento modifica una fattura iniziale (quindi in caso di fatture, stabilendo anche le ipotesi in cui la fattura semplificata non può essere emessa.
Il precedente articolo 218 accorda agli Stati la possibilità di consentire l’emissione della fattura semplificata per importi superiori a 100 euro ma non superiori a 400 euro, alle condizioni da essi stabilite, previa consultazione del Comitato Iva.
Le misure nazionali circa la fattura semplificata sono dettate dall’articolo 21-bis del Dpr 633/1972, inserito con decorrenza 1° gennaio 2013, dall’articolo 1, comma 325, lettera e), della legge 228/2012.
In conformità alla normativa europea, possono infatti essere emesse in modalità semplificata fatture di ammontare complessivo non superiore ad euro 100 e fatture rettificative di cui all’articolo 26 del medesimo decreto mentre, con decreto di natura non regolamentare del ministro dell’Economia e delle finanze, il limite di 100 euro avrebbe potuto essere innalzato fino a 400 euro, come accaduto con il decreto del 10 maggio 2019.
Nonostante la semplificazione del processo di fatturazione, rimane impregiudicata l’attività di verifica, ulteriormente potenziata peraltro dall’introduzione dell’obbligo generalizzato di fattura elettronica.
Dal punto di vista strutturale, la fattura semplificata è caratterizzata dalla presenza obbligatoria di un minor numero di elementi informativi. In particolare, l’articolo 21-bis individua un contenuto minimo (data di emissione; numero progressivo che la identifichi in modo univoco; dati anagrafici e numero di partita Iva del soggetto cedente o prestatore; dati anagrafici o codice fiscale/partita Iva/numero di identificazione Iva del soggetto cessionario o committente;), anziché mediante gli elementi prescritti per le fatture ordinarie dall’articolo 21, comma 2, lett. c), del Dpr 633/1972 (ditta, denominazione o ragione sociale, nome, cognome, residenza o domicilio).
Nella fattura semplificata, inoltre, l’operazione (beni ceduti e servizi resi) può essere descritta in modo sintetico e non è richiesta la distinta esposizione dell’imponibile e dell’imposta, essendo sufficiente indicare l’ammontare del corrispettivo complessivo e dell’imposta incorporata ovvero, in alternativa, i dati che permettono di calcolarla.
Per le fatture emesse ai sensi dell’articolo 26, vanno compilati i dati circa il riferimento alla fattura rettificata e le indicazioni specifiche che vengono modificate.
Sussiste infine il divieto di emettere fattura semplificata per le cessioni intracomunitarie e per alcune tipologie di operazioni non soggette ad Iva per difetto del requisito della territorialità (operazioni di cui all’articolo 21, comma 6-bis del Dpr 633/1972).
Il regime forfettario e la fatturazione semplificata
L’articolo 1, comma 59, primo periodo, della legge 190/2014, dispone, per i contribuenti che applicano il regime forfettario, l’esonero dal versamento dell’Iva e da tutti gli obblighi previsti dal Dpr 633/1972, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti. Tuttavia, per espressa previsione del comma 60 del medesimo articolo 1 della legge 190/2014, per le operazioni per le quali sono debitori dell’imposta, i soggetti forfetari sono tenuti ad assolvere gli obblighi di emissione della fattura o di integrazione della stessa con indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, nonché di versamento dell’imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.
Ebbene dal 1° gennaio 2025, la fatturazione potrà essere realizzata dai contribuenti forfettari sempre in modalità semplificata (senza tenere conto della soglia quantitativa) fermo restando le esclusioni di utilizzo previste (e quindi in caso di cessioni intraunionali e di difetto del requisito della territorialità).
Per tornare alla sezione articoli